Formazione Aspp e Rspp: senza aggiornamento non si può esercitare
Un Interpello del ministero del Lavoro chiarisce le conseguenze dell’inosservanza dei tempi previsti per il percorso di aggiornamento
La Commissione Interpelli ha risposto con l’Interpello n. 15 del 2015 alla Regione Marche, che poneva la questione “se, relativamente ai corsi di aggiornamento per addetti del servizio prevenzione e protezione e responsabili del servizio di protezione e prevenzione (Aspp e Rspp MODULO B sp3), nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, la mancata frequenza entro il 14 febbraio 2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macro-settore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di Rspp per il solo periodo di inadempienza”.
La questione ha valenza generale anche se è riferita nello specifico a quanto disposto dai vari Accordi Stato-Regioni sulla formazione di Aspp e Rspp. In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 chiarisce il caso di coloro che, potendo usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, non hanno adempiuto all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti dal punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, cioè dal 14 febbraio 2007 al 14 febbraio 2012, con almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macro-settori di appartenenza, svolto entro il 14 febbraio 2008.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, l’Aspp o il Rspp inadempiente perde la propria “operatività” e quindi, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Quindi, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macro-settore entro il 14 febbraio 2008, comporta l’impossibilità, da parte del Rspp o dell’Aspp di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
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