Valutazione dei rischi sul lavoro: cos’è e come si fa
Valutare i rischi sul lavoro significa osservare il lavoro durante il suo svolgimento e chiedersi a quali potenziali rischi incorre il lavoratore.
Bisogna sapere dove si svolge, quali attività vengono eseguite, con quali attrezzature e sostanze, da chi e in quali condizioni.
Questo esame permette di individuare i pericoli, le persone esposte e le misure di prevenzione o protezione da adottare o migliorare. I risultati vengono documentati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Le quattro fasi che useremo sono: descrivere l’attività, individuare pericoli e soggetti esposti, valutare i rischi e programmare gli interventi da controllare nel tempo.
Cos’è la valutazione dei rischi?
Nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/2008), nella versione coordinata resa disponibile dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e aggiornata a gennaio 2026, l’articolo 2, comma 1, lettera q), definisce la valutazione come un processo globale e documentato che riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Serve a individuare le misure di prevenzione e protezione e a programmare il miglioramento. Fuori dal lessico normativo è un esame ragionato di come si lavora, delle condizioni in cui si lavora e delle decisioni che ne derivano.
Somiglia più a un film che a una fotografia perché deve seguire attività, tecnologie e organizzazione quando cambiano. I termini pericolo, rischio e danno indicano concetti diversi e meritano di essere tenuti distinti.
Le 4 fasi della valutazione dei rischi
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce obblighi, contenuti e finalità della valutazione. Per spiegare il processo useremo i quattro passaggi delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi del Ministero del Lavoro: descrivere l’attività, individuare i pericoli, valutare rischi e misure già presenti, programmare i miglioramenti.
Le usiamo qui per dare ordine alla spiegazione; nella singola azienda il metodo va scelto in funzione del rischio, dell’attività e del campo di applicazione previsto dall’articolo 29.
Fase 1: descrivere azienda, attività e mansioni
Le procedure ministeriali cominciano dal lavoro per come viene svolto. Queste ricostruiscono: azienda, ciclo lavorativo e mansioni. Collegano inoltre a ogni fase: aree o reparti, attrezzature e impianti, materie prime, sostanze, prodotti, scarti e postazioni.
La logica è quella della pianta di un edificio: se manca una stanza, ciò che avviene lì rischia di restare fuori dall’analisi.
Quali attività considerare?
L’esame deve coprire l’intero ciclo comprese le attività meno frequenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riavvio, cambio di lavorazione.
Vanno considerate anche attività occasionali o in appalto, turni notturni, lavoro isolato ed emergenze ragionevolmente prevedibili.
Durante queste operazioni possono cambiare le persone presenti, le attrezzature utilizzate, i percorsi e perfino le condizioni dell’ambiente rispetto a una normale giornata di produzione.
Nel caso della sentenza di Cassazione penale, Sezione IV, n. 3336/2026, il DVR dell’azienda coinvolta ometteva il rischio specifico della pulizia del piazzale. Durante quella pulizia un lavoratore venne investito da un carrello elevatore. La pulizia del piazzale era un’attività da considerare per il rischio specifico legato alla circolazione del mezzo.
Per area, fase o mansione?
Il criterio dipende da come è organizzato il lavoro.
Area, fase e mansione possono essere combinate: in una piccola attività può essere più leggibile partire dalle mansioni; in un’organizzazione articolata conviene spesso distinguere reparti e fasi del ciclo.
Alcuni fattori come rumore, movimentazione dei carichi o stress lavoro-correlato, attraversano invece più attività e richiedono una lettura trasversale. Qualunque sia l’unità scelta, deve restare chiaro dove si presenta il fattore, durante quale operazione e quali persone possono esservi esposte.
Fase 2: individuare pericoli e persone esposte
Dopo aver ricostruito attività e mansioni, si individuano i pericoli capaci di provocare un danno e si stabilisce dove sono presenti e chi può esservi esposto.
L’esposizione può essere diretta, indiretta, occasionale oppure derivare dall’interferenza tra lavori diversi.
Per ciascun caso bisogna sapere quale operazione viene svolta, in quali condizioni e quali persone possono entrare in contatto con la fonte di pericolo.
Quali fonti utilizzare?
Il sopralluogo dice molto ma può perdere ciò che avviene in certi turni o durante operazioni occasionali. Va affiancato a osservazione del lavoro e contributi di lavoratori e preposti, manuali, schede di dati di sicurezza (SDS), documentazione tecnica e manutentiva, segnalazioni, incidenti e quasi incidenti (near miss), audit – verifiche strutturate -, norme, liste di controllo e banche dati.
Nei casi pertinenti contribuiscono anche i risultati della sorveglianza sanitaria, nel rispetto della riservatezza. Il manuale descrive la macchina; osservare un turno mostra come viene usata.
Il DVR dell’azienda coinvolta nella sentenza di Cassazione penale, Sezione IV, n. 26684/2026 rinviava genericamente al manuale della caldaia mentre la modalità di scarico realmente usata esponeva a un rischio di ustione che quel manuale non trattava.
La Corte ha confermato l’inadeguatezza della valutazione e delle procedure riferite a quella specifica operazione.
Quali rischi considerare?
Una valutazione completa considera:
- rischi per la sicurezza (per esempio macchine e cadute),
- per la salute (come agenti chimici e rumore),
- ergonomici (movimentazione manuale e posture),
- organizzativi e rischi trasversali sul lavoro,
- psicosociali (stress lavoro-correlato e aggressioni),
- da interferenza e legati a condizioni particolari di esposizione.
Le categorie servono a ordinare l’analisi; l’articolo 28 richiede di valutare tutti i rischi.
La Relazione annuale 2025 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, pubblicata nel 2026, ha richiamato, tra gli altri temi, le emergenze climatiche, comprese alte temperature e radiazione solare, e le misure contro violenze e molestie previste dall’articolo 15.
Negli appalti, quando ricorrono i presupposti di legge, i rischi da interferenza richiedono anche il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Chi può essere esposto?
Per capire chi può essere esposto bisogna seguire le persone che entrano nelle aree di lavoro: addetti, manutentori, personale delle pulizie, lavoratori in somministrazione, tirocinanti, imprese esterne e, quando possono transitare nella zona interessata, anche visitatori.
Mansione, orario, durata e modalità operative possono modificare l’esposizione.
L’articolo 28 richiede inoltre attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e alle condizioni richiamate dalla norma, fra cui gravidanza, genere ed età. La stessa situazione di lavoro può richiedere misure diverse o ulteriori per persone esposte in condizioni differenti.
Fase 3: valutare rischi e misure esistenti
Individuati pericoli e persone esposte, si stimano il possibile danno, la probabilità che si verifichi, le condizioni di esposizione e l’efficacia delle protezioni già presenti.
Questi elementi permettono una stima motivata del rischio e aiutano a stabilire le priorità.
Una misura già installata pesa nella valutazione per come funziona durante il lavoro tenendo conto di applicazione, manutenzione e controllo.
Per alcuni rischi norme e riferimenti tecnici richiedono inoltre metodi, prove o misurazioni specifiche.
Probabilità, gravità ed esposizione
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il rischio come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione.
Molti metodi combinano probabilità e gravità del possibile danno.
La formula P × D – probabilità per gravità del danno – è uno dei criteri possibili; per determinati rischi servono invece metodi specifici. Quando i due fattori vengono incrociati in una tabella, quello strumento prende il nome di matrice del rischio.
A probabilità e gravità si aggiunge l’esposizione: frequenza, durata, intensità e modalità di contatto cambiano il profilo di rischio.
Un’operazione svolta cinque minuti l’anno in condizioni controllate va letta diversamente dalla stessa esposizione ripetuta a ogni turno.
Anche il numero delle persone esposte aiuta a capire l’estensione del problema e a stabilire le priorità d’intervento.
La matrice del rischio è obbligatoria?
L’uso della matrice del rischio è facoltativo come criterio generale.
Le procedure standardizzate ministeriali ammettono metodiche adeguate alla situazione; quando la legge prevede modalità specifiche, si applicano quelle, comprese eventuali prove, misurazioni o parametri tecnici.
La matrice si costruisce a doppia entrata: su un lato si dispongono i livelli di probabilità che l’evento dannoso accada, sull’altro i livelli di gravità del danno possibile. A ogni livello corrisponde un numero crescente e l’incrocio tra una riga e una colonna individua la casella che descrive la situazione esaminata.
Le sigle 3×3, 4×4 e 5×5 indicano quanti gradini ha ciascuna delle due scale: una matrice 4×4 usa quattro livelli di probabilità e quattro di gravità, per sedici combinazioni possibili.
Come si legge un punteggio di rischio?
Nella versione più diffusa nella pratica italiana la probabilità va da 1 (improbabile) a 4 (altamente probabile) e la gravità da 1 (danno lieve) a 4 (danno gravissimo). Il valore della casella è il prodotto dei due fattori e può quindi andare da 1 a 16.
Un punteggio, da solo, dice poco. Nella tabella l’8, ad esempio, compare in due caselle diverse: si ottiene da probabilità 2 e gravità 4, ma anche da probabilità 4 e gravità 2. Nel primo caso descrive un evento poco probabile con conseguenze potenzialmente gravissime, nel secondo un evento atteso con una certa frequenza ma con danni contenuti. Sono situazioni che chiedono misure diverse e che il punteggio non distingue.
Scale, formula e soglie non sono fissate da una norma: alcuni metodi non moltiplicano i due fattori e assegnano a ogni casella un livello qualitativo, e lo stesso 8 può ricadere in una fascia “media” secondo un criterio e in una fascia “rilevante” secondo un altro. Per questo scale, definizioni e soglie adottate vanno dichiarate nel documento.
Il numero aiuta a confrontare le situazioni e a ordinare le priorità; la valutazione resta fondata sulle evidenze e sulle condizioni di lavoro che lo hanno prodotto.
Rischio iniziale, residuo e priorità
“Rischio iniziale” e “rischio residuo” sono espressioni usate nei metodi di valutazione e il loro significato va chiarito nel criterio adottato.
L’iniziale può indicare la stima nelle condizioni di partenza definite dal metodo; il residuo descrive ciò che rimane dopo misure effettivamente applicate e verificate.
Una misura soltanto programmata appartiene ancora al piano di miglioramento.
Anche una fascia residua “bassa” richiede controlli di conformità e adeguatezza.
La priorità d’intervento dipende dalla stima del rischio, dalla gravità potenziale, dall’estensione dell’esposizione, dagli obblighi applicabili e dal margine di ulteriore riduzione. Il rischio che rimane continua a essere controllato nel tempo.
Fase 4: programmare misure e miglioramenti
Gli esiti della valutazione devono divenire un piano di lavoro.
La quarta fase raccoglie le decisioni in un piano d’azione verificabile: per ogni intervento servono priorità, incaricato, risorse, scadenza e controllo.
Lo schema ministeriale chiama questa parte “programma di miglioramento” e registra misure, incaricati e data di attuazione; prevede anche il controllo di efficienza e funzionalità.
In questo modo ciò che è emerso dalla valutazione entra nell’organizzazione quotidiana del lavoro.
Quali misure hanno priorità?
L’articolo 15 privilegia l’eliminazione o la riduzione dei rischi alla fonte e stabilisce la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
L’articolo 75 prevede l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto con misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro. La sequenza operativa è:
- eliminare il pericolo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
- ridurre il rischio alla fonte;
- privilegiare le protezioni collettive;
- organizzare lavoro e procedure;
- assicurare informazione, formazione e addestramento;
- usare DPI adeguati per i rischi che restano.
L’ordine evita di usare formazione o DPI come scorciatoia quando il rischio può essere eliminato o ridotto alla fonte. Restano fermi gli obblighi specifici applicabili.
Interventi immediati e programmati
Tempi e priorità dipendono dalla conformità e dal livello di rischio. Le procedure standardizzate precisano che, quando mancano misure di prevenzione o protezione previste dalla legislazione e necessarie alla tutela, servono interventi immediati.
Una data futura, da sola, lascia la carenza presente fino alla correzione. Gli altri miglioramenti, compresi quelli strutturali o progressivi, vengono programmati secondo priorità.
Se manca una protezione obbligatoria, per esempio, ordinare il componente fissa una consegna ma non elimina il problema nell’attesa. Un’eventuale misura temporanea deve essere adeguata e ammessa dalla disciplina applicabile.
Responsabili, tempi e verifiche
Per ogni intervento il piano deve specificare che cosa va fatto, chi se ne occupa, risorse, termine e modalità di verifica.
Il modulo ministeriale richiede l’incaricato e la data di attuazione e richiama controlli su efficienza e funzionalità.
Se l’intervento è una procedura, vanno precisati anche sequenza, strumenti e controlli critici. Per un impianto di aspirazione, per esempio, il montaggio chiude i lavori; l’efficacia si verifica durante l’uso e poi con controlli e manutenzione.
L’incaricato del piano porta a termine quella specifica azione, mentre la titolarità della valutazione resta al datore di lavoro.
Perché si parla anche di 3 o 5 fasi?
Le quattro fasi usate fin qui riprendono le procedure standardizzate ministeriali.
Altre guide ne contano tre oppure cinque perché raggruppano le stesse attività con un livello di dettaglio diverso.
Un modello a cinque, per esempio, può separare scelta delle misure, attuazione e controllo; uno a tre può riunire più operazioni nello stesso passaggio.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che cosa deve essere valutato e quali risultati servono, ma non assegna un numero universale alle fasi.
Anche l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) riconosce che la valutazione può essere organizzata con approcci diversi. Se online compare lo schema in tre parti “valutazione, gestione e comunicazione del rischio”, conviene controllare l’ambito: è la classificazione usata nella normativa alimentare e descrive un processo diverso da quello trattato qui.
Chi effettua la valutazione dei rischi?
La legge attribuisce la valutazione al datore di lavoro.
Il processo, però, richiede competenze e informazioni che arrivano da più persone: chi conosce l’organizzazione, chi segue la prevenzione, chi svolge ogni giorno le attività e, nei casi previsti, chi si occupa degli aspetti sanitari.
A ciascuno spetta un contributo diverso.
L’obbligo del datore di lavoro
L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 riserva al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
È un obbligo indelegabile: professionisti e specialisti possono assisterlo mentre la titolarità resta sua. Da quella valutazione discendono scelte, procedure, investimenti e priorità; per questo la definizione di datore di lavoro richiama la responsabilità dell’organizzazione e i poteri decisionali e di spesa.
Chi lo assiste deve poter lavorare con informazioni complete, risorse adeguate e un coordinamento effettivo.
Chi collabora al processo?
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro svolga la valutazione in collaborazione con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e, nei casi previsti, con il medico competente; la valutazione avviene previa consultazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Quando il rappresentante è territoriale si parla di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). La consultazione dell’RLS avviene prima della definizione della valutazione.
I contributi, attenzione, sono diversi e complementari: l’RSPP porta metodo e competenze di prevenzione; il medico competente collega esposizioni e salute; RLS o RLST rappresentano il punto di vista dei lavoratori.
Preposti – le persone che sovrintendono all’attività e vigilano sul lavoro – e lavoratori conoscono ritmi, variazioni e difficoltà delle operazioni quotidiane; eventuali specialisti aggiungono misurazioni o valutazioni tecniche.
Il confronto aiuta soprattutto a riconoscere gli scostamenti tra la procedura scritta e il lavoro che viene effettivamente praticato ogni giorno.
Esempio pratico di valutazione dei rischi
In un piccolo magazzino, tre addetti ricevono scatole di ricambi, le controllano, le spostano e le sistemano sugli scaffali.
Per vedere come si collegano le fasi della valutazione, seguiamo ciò che accade dal ricevimento allo stoccaggio.
Sopralluogo, rilievi, documenti e confronto con gli addetti forniscono i dati. I punteggi restano fuori: senza misure e frequenze riferite a quella specifica azienda sarebbero numeri inventati.
La larghezza della corsia cambia l’esposizione: un ausilio adatto al resto del magazzino può risultare inutilizzabile in quel tratto.
Serve allora un mezzo diverso oppure una nuova disposizione di scaffali e percorsi.
Una volta effettuato l’intervento, si controlla se il rischio si è ridotto. Se cambieranno scaffali, flussi o colli, quegli stessi elementi indicheranno quale parte della valutazione riesaminare.
Come si controlla e aggiorna la valutazione?
Dopo l’intervento comincia il controllo. Bisogna verificare se la misura riduce il rischio nelle condizioni previste e osservare che cosa cambia nel lavoro.
Attività, persone, tecnologie e organizzazione possono infatti modificarsi nel tempo. Il monitoraggio serve a capire se la misura continua a funzionare; quando cambiano le condizioni considerate dalla valutazione, può rendersi necessario rielaborarla.
Verificare l’efficacia delle misure
Dopo aver acquistato un ausilio, resta da verificare come viene usato e quanto riduce l’esposizione durante il lavoro.
L’efficacia si vede nell’uso: viene impiegato come previsto? Riduce l’esposizione? Rimane efficiente? Crea difficoltà inattese?
Le risposte arrivano da osservazioni, manutenzione, segnalazioni, audit – verifiche strutturate – e indicatori anticipatori come anomalie e quasi incidenti.
Con la formazione, una firma sul registro documenta la partecipazione; apprendimento ed efficacia richiedono verifiche diverse. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede la verifica finale dell’apprendimento e la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Quando rielaborare la valutazione?
Il lavoro cambia: arriva una nuova macchina, viene modificato un processo oppure cambia l’organizzazione. L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, richiamato dal Ministero del Lavoro, indica quattro situazioni che impongono una rielaborazione immediata: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative per salute e sicurezza; evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; infortuni significativi; risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenziano la necessità.
Anche una misura che durante il controllo si rivela inadeguata porta a riesaminare il rischio. Il confronto tra le condizioni attuali e quelle già valutate viene spesso chiamato gestione del cambiamento.
Quali errori evitare?
I problemi cominciano quando la valutazione perde il contatto con il lavoro che viene svolto. Alcuni errori meritano particolare attenzione:
- Copia-incolla: un modello standard fermo alle attività ordinarie può lasciare fuori manutenzioni, pulizie, avviamenti ed emergenze.
- Mappa incompleta: confondere pericolo, evento e danno, oppure dimenticare chi può essere esposto, altera la stima del rischio.
- Numeri automatici: punteggi senza criteri comprensibili o una matrice usata come calcolatrice producono falsa precisione.
- Storico tranquillo scambiato per prova: nella vicenda affrontata nella sentenza di Cassazione penale n. 16217/2026 la difesa richiamava quarant’anni senza infortuni analoghi. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’inadeguatezza del DVR. Quarant’anni senza incidenti simili non compensavano l’omissione di quel rischio.
- Soluzione scelta troppo presto: passare subito a formazione o DPI può far trascurare interventi alla fonte e protezioni collettive.
- Piano senza seguito: interventi privi di incaricati, tempi o verifica dell’efficacia generano “sicurezza di carta”, una prevenzione descritta meglio di quanto sia applicata.
Valutazione dei rischi e DVR: qual è la differenza?
La valutazione dei rischi è l’attività con cui si analizza il lavoro e si decidono le misure; il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ne registra i risultati.
Nel documento rimangono i criteri utilizzati, gli esiti della valutazione, le misure adottate, i ruoli coinvolti e il programma di miglioramento.
Il DVR deve descrivere l’azienda in modo riconoscibile e permettere di ricostruire come si è arrivati alle decisioni. Gli aspetti propri del documento – obblighi, contenuti e aggiornamento – sono trattati nella guida completa al DVR aziendale.
Devi valutare i rischi della tua attività o aggiornare il DVR? Corsi Sicurezza Lavoro Web può affiancarti nell’analisi delle condizioni di lavoro e nella predisposizione di un documento coerente con attività, mansioni e rischi effettivi. Per questo tipo di supporto puoi consultare il servizio di redazione e aggiornamento del DVR.








