Shopping cart
€0,00

Formazione ASPP RSPP nel nuovo accordo Stato Regioni

Il 07/07/2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni.

Per certi versi atteso e auspicato, specialmente per la revisione del percorso formativo rivolto agli ASPP/RSPP.

Ed in effetti oltre a fornire utili schematizzazioni su aspetti spesso controversi a proposito di aggiornamenti, riconoscimento della formazione pregressa, requisiti dei docenti, questo nuovo Accordo, soffermandosi sul ruolo degli RSPP all’interno dell’azienda, pone l’accento sulla necessità di una formazione manageriale che dia conoscenze tecniche ma anche progettuali e relazionali.

Come cambia la formazione di ASPP/RSPP?

Rimangono intanto invariati i requisiti iniziali per svolgere la funzione di ASPP/RSPP e cioè:

  1. titolo di studio minimo: il diploma di scuola secondaria superiore
  2. attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B, C (salvo esoneri) per RSPP
  3. attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B (salvo esoneri) per ASPP
  4. aggiornamento ogni 5 anni

Il modulo A, propedeutico a tutti gli altri, ha una durata di 28 ore e può essere seguito anche in e-learning. L’obiettivo di questa prima tappa è di introdurre ai concetti base della sicurezza: la normativa, il sistema di prevenzione aziendale, il sistema degli enti istituzionali pubblici, i principali rischi, l’obbligo formativo.

Il Corso rspp modulo C con cfp ha una durata di 24 ore, è di specializzazione per gli RSPP e consente di acquisire conoscenze gestionali e relazionali affinché gli aspetti della sicurezza possano essere incorporati  in azienda dal punto di vista gestionale, organizzativo e culturale.

Il cambiamento sostanziale apportato dal nuovo Accordo riguarda invece il modulo B, ovvero il modulo che affronta i rischi legati allo specifico settore produttivo.

Fino ad oggi, in virtù dell’Accordo Stato-Regioni del 2006, questo modulo era diversificato per contenuti e durata in base al settore Ateco, quindi, per esercitare la funzione di ASPP /RSPP  in aziende di vari settori, era necessario conseguire l’attestato di frequenza e profitto del relativo corso (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9).

Abrogando questo percorso, il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce invece un modulo B comune di 48 ore, che abilita a svolgere la funzione di ASPP/RSPP in quasi tutte le realtà produttive.

Fanno infatti eccezione quattro settori per i quali è richiesto un modulo integrativo di specializzazione, si tratta dei settori:

Cosa succede agli ASPP/RSPP già formati e operanti alla luce del precedente Accordo del gennaio 2006?

Nulla cambia se la funzione di ASPP/RSPP continua ad essere esercitata nel settore produttivo per il quale ci si è formati.

Se invece, si vorrà svolgere la funzione di ASPP/RSPP in altro settore produttivo, sarà necessario adeguarsi al nuovo Accordo e verificare la necessità di integrare la formazione.

Esonero

Oltre ad alcune classi di laurea, il cui elenco è ulteriormente ampliato, si può ottenere l’esonero dai moduli A e B per  il possesso di un certificato universitario di superamento esami, master o corso di perfezionamento i cui contenuti siano rapportabili a quelli previsti  nell’Accordo.

Sono inoltre esonerati dai moduli A e B i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 5 anni.

Aggiornamento corso ASPP

L’obbligo di aggiornamento del modulo B (anche per chi è esonerato) rimane quinquennale per un monte ore pari a:

Anche in questo caso, si consiglia di non concentrare il monte ore in coda al quinquennio ma di distribuirle lungo il periodo.

L’aggiornamento può avvenire tramite corsi in presenza, in e-learning e al 50% del monte ore per partecipazione a seminari o convegni e corsi con crediti formativi professionali.

Costituiscono aggiornamento ASPP/ASPP e viceversa:

  • i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro
  • i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza

Non costituiscono aggiornamento ASPP/ASPP  i corsi previsti dal decreto 81/08  come ad esempio corso per dirigenti, preposti, addetto antincendio, primo soccorso ecc.

Al fine di evitare sovrapposizioni di contenuti tra un percorso e l’altro, l’Allegato III elenca i crediti riconoscibili sulla formazione delle varie figure aziendali

N.B.

Per i prossimi cinque anni, la frequenza del nuovo modulo B (o del modulo comune o di specializzazione) potrà valere come aggiornamento ASPP/RSPP formati ai sensi dell’Accordo del 2006. Trascorsi i prossimi cinque anni la frequenza del modulo B non potrà più valere come aggiornamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

Tutti i nostri corsi organizzati e certificati da For.Sic Formazione Sicurezza (vai al sito)

Approfondimenti
Previous reading
Corso Mobulo B SP3 per RSPP (comparto Sanità)
Next reading
Corso Privacy: perché è obbligatorio, cos’è e chi lo deve fare