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Quando deve essere presente la figura di un preposto in un cantiere?

aggiornamento corso preposto sicurezza

In un cantiere edile deve essere sempre presente la figura di un preposto?

Uno dei dubbi più frequenti che investono la figura di un preposto alla sicurezza è questo: “In un cantiere edile deve essere sempre presente, in ogni momento, anche per una breve assenza del capocantiere, un lavoratore che in quell’intervallo di tempo assuma il ruolo di preposto con poteri direttivi?”.

Per rispondere a questo quesito partiamo dalla definizione del ruolo e dai riferimenti normativi che regolano la figura del preposto alla sicurezza.

Definizione di preposto

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per preposto alla sicurezza: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Competenze del Preposto alla sicurezza

Tale disposizione esplicita che il preposto, dotato di competenze e di poteri adeguati (in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli):

  • svolge supervisione sulle attività dei lavoratori (sovrintende alla attività lavorativa);
  • è garante dell’attuazione operativa della sicurezza tra i lavoratori (garantisce l’attuazione delle direttive ricevute);
  • esercita il controllo attraverso il piano operativo di sicurezza (POS) (controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori);
  • assicura iniziative, anch’esse di natura operativa, finalizzate a proteggere i lavoratori (esercitando un funzionale potere di iniziativa). Un’espressione di tale ultima facoltà è, ad esempio, il potere di interrompere il lavoro in situazioni in cui emerga un significativo pericolo per la salute dei lavoratori.

Il preposto è dunque una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo, deve far rispettare le disposizioni scritte, nel Piano Operativo di Sicurezza e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in materia di sicurezza.

Nomina del preposto – Nomina formalizzata o implicita nell’esercizio di fatto

È importante notare che il preposto è tale, con tutte le responsabilità che l’esercizio della sua funzione gli impone, anche senza un conferimento formalizzato per iscritto. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere … e), infatti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Facciamo un esempio: in un cantiere edile è considerato preposto quel lavoratore, il più anziano, il più esperto, ecc., che di fatto impartisce direttive e ha un ruolo preminente sugli altri lavoratori; dunque non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro. La figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.

Formazione del preposto

Il lavoratore che esercita la funzione di preposto, o perché formalmente nominato o perché la sua attività è riconosciuta di fatto, individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti, deve per il legislatore avere un corso specifico di formazione aggiuntiva di otto ore, oltre a quella base di sedici ore necessaria per poter operare nei cantieri edili, luoghi di lavoro ad alto rischio.

Inoltre preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento corso preposto alla sicurezza periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

Il preposto in un cantiere edile

Alla luce di quanto detto fino a questo punto quindi proviamo a rispondere alla fatidica domanda di cui facevamo riferimento all’inizio di questo approfondimento: “La presenza del preposto è sempre necessaria in un cantiere edile?

La risposta è la seguente: “Non sempre, solo in casi particolari ritenuti pericolosi

Spieghiamo meglio la questione avvalendoci del chiarimento fornito Ministero del Lavoro in risposta a un interpello dell’Ance del 13/01/2016 sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Il Ministero ha specificato che generalmente l’individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità del cantiere. Il preposto infatti è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite.

Tuttavia il Ministero sottolinea che in alcuni casi specifici, come il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali (ponteggi, gru, ecc), i lavori di demolizione e altre attività ritenute particolarmente pericolose, il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività.

Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

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