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INVIO ISTANZA PATENTE A PUNTI o CREDITI PER L’EDILIZIA (ACCESSO AI CANTIERI FISSI O MOBILI)

180,00

Descrizione

Dal 1^ novembre sarà necessario per accedere ai cantieri fissi e mobili avere la PATENTE A CREDITI o A PUNTI PER LAVORARE NEI CANTIERI

L’istanza e la preparazione di tutta la documentazione a supporto dell’invio dell’istanza verrà inviata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Vi anticipiamo già 3 elementi fondamentali:

  1. Come richiedere la patente a crediti o a punti
  2. La documentazione da preparare e presentare
  3. Chi sarà obbligato a rispettare questa normativa oltre alla macrocategoria degli EDILI

***

  1. La documentazione da preparare e presentare

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo o IL DELEGATO dovrà dimostrare:

  • l’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • aver espletato l’adempimento degli obblighi formativi;
  • il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr);
  • quando dovuto, il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

  1. Chi sarà obbligato a rispettare questa normativa oltre alla macrocategoria degli EDILI

In attesa che venga approvato il decreto di attuazione, ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sono obbligati a dotarsi della patente a crediti TUTTE LE IMPRESE MA ANCHE LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, elettricisti, idraulici anche senza dipendenti) che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

ATTENZIONE NON SOLO GLI EDILI

Unico esonero:

Non hanno l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione Soa, dalla classe III (1.033.000 euro) in su. Come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Tutta la documentazione NON in possesso del cliente sarà PRESCRITTA DA CORSI SICUREZZA LAVORO WEB in modo da avere tutta la documentazione dichiarata.