Il Rappresentante dei Lavoratori nelle micro imprese
RLS e microimprese
In questo articolo tratteremo la figura dell’RLS e microimprese, il loro legame e come gestirlo.
I lavoratori sono partecipi della vita aziendale, non solo come parte attiva naturale della produzione, ma anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La compartecipazione avviene per il tramite dell’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’RLS. Tramite questa persona è possibile controllare e partecipare alle scelte del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dal Testo Unico, il D. Lgs. n. 81 del 2008.
Nomina o elezione RLS
L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. N. 81del 2008, l’ elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore.
Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS.
Eccezioni
Ci sono alcune eccezioni, però: l’impresa familiare prevista dall’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Aggiornamento Corsi RLS
Queste indicate in precedenza, sono situazioni molto particolari, in cui opera in solitaria una persona.
Di solito però sono presenti più persone legate da un vincolo tale da far scattare la diligenza “del buon padre di famiglia”. Questa diligenza è stata considerata sufficiente dal legislatore per il mantenimento delle ottimali condizioni di lavoro.
Il datore di lavoro, pertanto, avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria essendoci appositi corsi rappresentanti lavoratori sulla sicurezza e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto. La formazione, che può avvenire anche tramite sicurezza sul lavoro corso online, deve esser tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi oltre a comprendere un eventuale’aggiornamento corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come avremo modo di approfondire più avanti.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici dei corsi per rappresentanti dei lavoratori, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Il suo mandato dura 3 anni.
Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è comunque previsto un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale – tenendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore – con una durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori o a 8 ore annue per gli RLS di aziende con più di 50 dipendenti. E benché non sia obbligatorio per legge, un aggiornamento corso RLS è consigliato anche per gli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, anche alla luce delle disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Compiti RLS e microimprese
A differenza delle figure del responsabile (RSPP) o dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) per i quali è richiesto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessario alcun titolo di studio ma è sufficiente solo che questi sia un lavoratore dell’azienda.
L’rls sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene), partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione),agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni. L’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà risultare da un verbale che dovrà essere consegnato al datore di lavoro, il quale poi provvede alla comunicazione dell’Inail. Inoltre il nominativo dell’RLS dovrà essere indicato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Incompatibilità dell’RLS e microimprese
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può coincidere con il datore di lavoro o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e non può essere neanche addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) come non mancheranno di spiegare al corso di aggiornamento aspp.
E’ possibile invece designare RLS un lavoratore che ricopre già il ruolo di addetto all’antincendio oppure di addetto al primo soccorso aziendale. Quando all’interno di un’azienda o unità produttiva non vi sono i presupposti per poter arrivare ad un’elezione (mancanza di candidati, rifiuto della nomina da parte di un lavoratore, ecc.) i lavoratori, con comunicazione scritta, avvisano il Datore di Lavoro di tale situazione. A quest’ultimo spetterà l’onere di avvisare gli enti paritetici perché possano procedere con l’assegnazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
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