Dirigente alla sicurezza
Chi è, cosa fa e da chi è nominato il dirigente alla sicurezza
Definizione del dirigente
Nel diritto il dirigente è così definito: ” Il dirigente é quel lavoratore dipendente a cui viene affidato il compito di dirigere un’azienda, un ente pubblico o parte di essi. E’ un soggetto dotato di autonomia decisionale al fine di consentirgli la direzione sia delle persone che si trovano in posizione apicale all’interno della struttura, sia di un suo ambito preciso (unità produttiva, zona, settore, area, specifica funzione)“.
La definizione di dirigente alla sicurezza invece si trova sul Testo Unico sulla sicurezza che riportiamo testualmente: “persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’ attività lavorativa e vigila su di essa“.
Dato che nella moderna concezione giusvaloristica vige l’importante principio dell’effettività si deduce quindi che il dirigente non è tanto colui che opera sulla base di un contratto di lavoro subordinato con qualifica specifica di dirigente, ma piuttosto colui che di fatto svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a chi possiede la qualifica di dirigente. Perciò se anche un dirigente è investito di tale carica ma non esercita un effettivo potere dirigenziale e organizzativo, non è considerato tale dal diritto penale del lavoro
Prima di proseguire oltre ci teniamo a specificare che, data l’importanza di questo ruolo, è prevista una formazione adeguata di queste figure dirigenziali specie in fatto di sicurezza sul lavoro. In particolare esiste un apposito corso per dirigente sulla sicurezza e aggiornamento corso dirigenti.
Nomina del Dirigente alla sicurezza
Per potere esercitare le funzioni di dirigente, è necessario che la persona individuata riceva la necessaria delega da parte del datore di lavoro. La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dal Testo Unico sulla sicurezza.
Caratteristiche della delega di funzioni
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Altri requisti della delega a dirigente alla sicurezza
Il documento, una volta verificati i requisiti precedenti, deve poi essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità.
Da non sottovalutare e sempre da tenere ben presente è che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il Dirigente alla sicurezza delegato inoltre svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.