Gli aggiornamenti per gli RSPP
Scopri tutto quello che devi sapere sull’ Aggiornamento corso Rspp datori di lavoro

Cosa prevede l’Accordo Stato Regioni?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede:
- Aggiornamento corso rspp datore di lavoro rischio basso pari a 6 ore ogni quinquennio
- Aggiornamento corso rspp datore di lavoro rischio medio >>> Scoprilo qui!Si tratta di un aggiornamento formativo pari a 10 ore ogni quinquennio
- aggiornamento RSPP rischio alto per il datore di lavoro: un aggiornamento formativo pari a 14 ore ogni quinquennio
I tre livelli di rischio con cui hanno a che fare i corsi RSPP datori di lavoro
Prima di tutto è giusto ricordare ancora una volta che la normativa inerente la formazione sulla sicurezza sul lavoro obbliga il datore di lavoro a provvedere alla formazione e all’aggiornamento, che come precedentemente specificato ha validità quinquennale, dei lavoratori e quindi, qualora il datore di lavoro sia l’ RSPP dell’azienda, anche per se stesso.

- Rischio basso: Commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.); alberghi, ristoranti; Immobiliari, informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici – organismi territoriali.
- RSPP Rischio medio: Agricoltura; pesca; trasporti, magazzinaggio, comunicazioni; assistenza sociale non residenziale; pubblica amministrazione; istruzione.
- Rischio alto: Estrazioni minerali; costruzioni; industrie alimentari tessile abbigliamento; produzione e lavorazione metalli; fabbricazione macchine, apparecchi meccanici; fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; fabbricazione di autoveicoli; fabbricazione mobili; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; smaltimento rifiuti; raffinerie, trattamento combustibili nucleari; industria chimica; sanità; assistenza sociale residenziali.
L’obbligo di aggiornamento RSPP
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/
Tutti i nostri corsi organizzati e certificati da For.Sic Formazione Sicurezza (vai al sito)