La formazione di dirigenti e preposti
Focus sulla formazione di dirigenti e preposti: i contenuti, gli aggiornamenti e le scadenze.
Non sempre, nella complessità della nostra normativa, si possono ricordare tutte le varie regole, specificità e scadenze che riguardano la formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti. Per questo torniamo a parlare oggi brevemente di formazione facendo una sintesi delle principali prescrizioni normative.
E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo”.
Nell’intervento “ Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si sottolinea che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
– “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
– Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
– Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
Dopo aver affrontato, in un precedente, le specificità della formazione per lavoratori e lavoratrici, ci soffermiamo oggi innanzitutto sulla formazione a preposti e dirigenti.
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Come abbiamo già accennato, per la formazione a Dirigenti e Preposti (art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l’applicazione degli Accordi Stato-Regioni è, in realtà, facoltativa, ma costituisce “corretta applicazione dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008”. E in caso di corso di formazione difforme agli Accordi “il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fornito a dirigenti e preposti una formazione ‘adeguata e specifica’.
Per quanto riguarda i preposti stiamo parlando di una “formazione particolare e aggiuntiva della durata di 8 ore”.
Altre caratteristiche:
– “credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di un’altra azienda;
– frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
– consentita modalità e-learning per i contenuti della formazione individuati ai punti da 1 a 5 dell’Accordo stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011”.
Riprendiamo dall’ Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 i contenuti della formazione per il preposto:
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
(…)
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:
1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.
(…)
L’intervento rileva che l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha dunque “aggiunto nuovi contenuti” rispetto a quelli già previsti dall’art.37 co.7 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
(…)
E l’aggiornamento per il preposto?
Deve avvenire “ogni 5 anni solo per la funzione di preposto, comprensivo dell’aggiornamento quale lavoratore. Durata minima 6 ore. Consentita modalità e-learning”.
Veniamo ora alla formazione dei dirigenti.
É prevista una “formazione specifica per la funzione svolta della durata minima di 16 ore”.
Altre caratteristiche:
– “sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori;
– frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
– credito formativo permanente;
– consentita modalità e-learning”.
E l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha strutturato la formazione in 4 diversi Moduli:
– Giuridico-normativo;
– Gestione e organizzazione della sicurezza;
– Individuazione e valutazione dei rischi;
– Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
È richiesto inoltre un aggiornamento dirigenti per la sicurezza ogni 5 anni per la funzione di dirigente della durata minima di 6 ore. Ed è consentita la modalità e-learning.
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione per particolari tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, …), concludiamo ricordando alcune scadenze, passate e future, per la formazione di dirigenti e preposti:
– 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
– 11 luglio 2013: formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale; formazione specifica per i lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale;
– 11 gennaio 2017: aggiornamento preposti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012; aggiornamento dirigenti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012.
Si ricorda infine che per i preposti e dirigenti formati dopo l’11 gennaio 2012 “il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.