L’obbligo di formazione, informazione e addestramento (la pronuncia della Cassazione)
Dalla Cassazione alla Formazione sulla sicurezza sul lavoro
La pronuncia della Cassazione
La pronuncia della Cassazione ha affermato che “l’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono… allo scopo di evitare che l’errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione“.
Ovviamente quindi se tutti i lavoratori fossero sempre diligenti, esperti e periti gli infortuni nei luoghi di lavoro sarebbero meno di quanti sono adesso. Ma così non è, ed è per questa ragione che si sviluppa la pronuncia della Cassazione.
Per questo il Testo Unico sulla Sicurezza o D.Lgs 81/2008 stabilisce che è obbligatorio e fondamentale formare tutti i lavoratori ma anche i dirigenti preposti tramite uncorso sicurezza lavoratori apposito e strutturato in modo da garantire un’adeguata e idonea formazione. Specie ora che grazie alle nuove tecnologie è possibile effettuare anche corsi sicurezza onlinee quindi riducendo quelle che sono le perdite di tempo.
Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
In tal senso l’articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati penali i commi che definiscono i capisaldi dell’obbligo formativo. Prima di proseguire oltre però, ci teniamo a fare presente che spesso, alcuni ruoli indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza sono ricoperti dal datore di lavoro stesso, specie quando si parla di piccole aziende (se sei fra questi, forse potresti trovare utile il nostro approfondimento sui corsi sicurezza per datori di lavoro).
In ogni caso, che tu sia un datore di lavoro o un semplice lavoratore, gli obblighi da rispettare sono i seguenti:
- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. - La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni
- Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
- La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (dai un’occhiata al nostro corso per docente formatore per la sicurezza o al nostro aggiornamento del corso per il formatore sulla sicurezza per saperne di più!)
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
- I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e aggiornamento (corso per dirigenti e aggiornamento dirigenti sicurezza) periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro/dirigente)
- 7 -bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/
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