Visita medica obbligatoria del dipendente
L’obbligo della visita medica obbligatoria per un dipendente
L’obbligo della visita medica lavoro per un dipendente è previsto quando deve andare a svolgere una mansione che comporti dei rischi e per cui è necessario che sia sottoposto a sorveglianza sanitaria. Questa è svolta da un medico competente, designato dal datore di lavoro, affinché possa verificare lo stato di salute del lavoratore e la sua idoneità alla mansione specifica cui è stato adibito. Nel caso in cui il dipendente si rifiuti di sottoporsi al controllo, il giudizio d’idoneità non potrà essere formulato e pertanto non sarà in grado di svolgere il lavoro che gli è stato assegnato in azienda.
L’obbligo della visita medica effettuata da uno specialista di medicina del lavoro per un dipendente è previsto, in particolare, in quelle attività per cui la normativa vigente reputi necessaria la nomina del medico competente. Ciò si verifica quando il lavoratore sia esposto all’utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali per venti o più ore la settimana, ad agenti chimici pericolosi per la salute a un livello “non moderato”, all’amianto, al rumore maggiore del valore superiore di azione, ad agenti cancerogeni, ad agenti biologici, a movimentazione manuale dei carichi che possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari, a raggi X e sostanza radioattive, a radiazioni ottiche artificiali, a radiazioni ultraviolette e infrarosse, e pure a vibrazioni.
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I tipi di visite mediche per il lavoro
L’obbligo della visita medica per un dipendente è previsto sia prima che inizi il lavoro che gli è stato assegnato (controllo preventivo), affinché il medico competente possa andare a constatare l’assenza di controindicazioni e possa accertarsi della sua idoneità alla mansione specifica, sia durante il periodo di svolgimento del lavoro (controllo periodico), così da tenere sotto controllo lo stato di salute del dipendente nel corso del tempo. Oltretutto, la sorveglianza sanitaria di una determinata azienda comprende pure accertamenti medici su richiesta del lavoratore (ciò è attuabile solo quando il medico competente lo ritenga opportuno, poiché c’è una correlazione con i rischi professionali), accertamenti in occasione del cambio di mansione oppure della cessazione del rapporto di lavoro, e infine controlli medici da attuare prima della ripresa del lavoro, dopo un periodo di assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuati.
Il decreto correttivo n. 106 del 2009 ha introdotto la possibilità di sottoporre i lavoratori anche a controllo medico preventivo in fase preassuntiva, in poche parole prima che siano state portate a termine le procedure burocratiche per l’assunzione. Secondo l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 legge, la visita preassuntiva può essere svolta dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, in base alla discrezione del datore di lavoro. Si tratta di un controllo sanitario facoltativo, che se fatto, non obbliga il medico competente a sottoporre il lavoratore anche a quello preventivo. L’accertamento medico, inoltre, è obbligatorio quando si assume un minore di diciotto anni (art. 8 della legge 977/67).
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