Certificato di prevenzione incendi: cos’è, quando serve e quanto dura
Mettersi in regola con la normativa antincendio è uno dei passaggi più delicati per chi gestisce un’attività. Oltre a garantire la sicurezza delle persone, avere le carte in regola significa lavorare sereni e proteggere l’azienda da sanzioni severe o chiusure improvvise.
Oggi l’iter burocratico si basa su un sistema molto strutturato, introdotto dal DPR 151/2011.
Tutto il percorso dipende dalla categoria di rischio (A, B o C) della tua azienda e ruota attorno alla presentazione della SCIA antincendio, lo strumento chiave che ti permette di avviare l’esercizio in regola con la legge.

In questa guida, aggiornata a maggio 2026, abbiamo tradotto il “burocratese” in soluzioni pragmatiche.
Scoprirai in quale fascia rientra la tua attività, quanto costa realmente la pratica e quali sono i passi per ottenere e mantenere la conformità antincendio nel tempo.
Che cos’è il certificato prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi, o CPI, è il documento rilasciato dai Vigili del Fuoco che, nei casi previsti, attesta il rispetto delle prescrizioni antincendio e la presenza dei requisiti di sicurezza.
Può riguardare attività, edifici, locali, impianti, depositi o strutture sottoposte alla disciplina di prevenzione incendi.
Nel linguaggio comune viene chiamato anche certificato antincendio, certificato CPI o CPI antincendio.
Oggi, però, il CPI non va considerato da solo: rientra nella pratica antincendio insieme a SCIA, valutazione del progetto quando prevista, verifiche dei Vigili del Fuoco e rinnovo periodico della conformità.
CPI e SCIA antincendio: cosa cambia
Per capire cosa significa CPI oggi, bisogna partire dal DPR 151/2011.
Prima di questa riforma, il Certificato di Prevenzione Incendi aveva una funzione autorizzativa centrale: i Vigili del Fuoco lo rilasciavano prima dell’avvio dell’attività e, ai fini antincendio, costituiva il nulla osta all’esercizio.
Oggi il passaggio centrale è la SCIA antincendio.
È la segnalazione che presenti prima dell’esercizio dell’attività, per avviare o proseguire un’attività soggetta ai controlli antincendio, assumendoti la responsabilità della conformità dichiarata.
Il CPI, come documento finale, resta previsto per le attività di categoria C: dopo la visita tecnica con esito positivo, il Comando rilascia il certificato entro 15 giorni.
Quando è obbligatorio avere il CPI
Per capire quando il CPI è obbligatorio, parti dall’Allegato I del DPR 151/2011.
Se l’attività rientra nell’elenco delle attività soggette, devi attivare la pratica antincendio.
Il DPR 151/2011 le divide in tre categorie: A, B e C, in base a dimensioni, settore, regole tecniche, caratteristiche dell’edificio ed esigenze di tutela della pubblica incolumità.
La categoria stabilisce l’iter da seguire: per la categoria A presenti la SCIA antincendio; per le categorie B e C, nei casi di nuovi impianti, nuove costruzioni o modifiche rilevanti, serve prima la valutazione del progetto.
Per la categoria C è prevista anche la visita tecnica dei Vigili del Fuoco e, con esito positivo, il rilascio del CPI.
Categorie A, B e C del DPR 151/2011
- Categoria A: riguarda attività meno complesse e segue un percorso più semplice, basato sulla SCIA antincendio.
- Categoria B: prevede, nei casi richiesti dalla normativa, la valutazione del progetto prima della SCIA.
- Categoria C: aggiunge alla valutazione del progetto e alla SCIA anche la visita tecnica dei Vigili del Fuoco e, con esito positivo, il rilascio del CPI.
Per capire in quale segmento rientra la tua attività, vanno analizzate capienza, superficie, altezza antincendio, potenzialità degli impianti, quantità di materiali o sostanze presenti e destinazione d’uso.
Esempi di attività soggette
Tra le attività soggette rientrano, ad esempio:
- scuole, collegi e accademie con oltre 100 persone presenti;
- asili nido con oltre 30 persone presenti;
- strutture sanitarie con oltre 25 posti letto o strutture ambulatoriali oltre 500 m²;
- alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto;
- aziende e uffici con oltre 300 persone presenti;
- locali di pubblico spettacolo, palestre e impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso superiore a 200 m²;
- attività commerciali, locali di esposizione o vendita, fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400 m²;
- edifici civili con altezza superiore a 24 m ai fini antincendio.
Possono rientrare nei controlli anche depositi, impianti e locali in cui sono presenti sostanze infiammabili, gas, carburanti o materiali combustibili.
Anche un serbatoio fisso di GPL, spesso chiamato bombolone GPL o bombolone gas, può rientrare nei controlli quando supera le soglie previste per i depositi di gas infiammabili. Sono invece soggetti ai controlli gli impianti termici oltre 116 kW e le autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m².
L’elenco è esemplificativo. La verifica va fatta sul caso concreto, perché dipende dalle caratteristiche reali dell’attività e dai limiti indicati dalla normativa.
Chi deve fare il CPI
L’obbligo di attivare la pratica di prevenzione incendi ricade sul responsabile dell’attività.
A seconda dei casi, può essere il datore di lavoro, il titolare, il gestore, il legale rappresentante dell’azienda, il proprietario dell’immobile o l’amministratore condominiale, quando ha la responsabilità concreta dell’attività soggetta.
Quando non è necessario il CPI
Il certificato di prevenzione incendi non è richiesto quando l’attività non rientra tra quelle soggette ai controlli previsti dal DPR 151/2011.
La linea di demarcazione è stabilita dalle soglie indicate nell’Allegato I.
Un ufficio, un’autorimessa o un impianto tecnico possono restare fuori dai controlli se rimangono sotto i limiti previsti dalla normativa e non si trovano dentro un edificio con altri spazi o impianti soggetti a prevenzione incendi.
La verifica va fatta sul caso specifico. Anche un’attività sotto soglia può trovarsi dentro un edificio o un complesso con centrali termiche, depositi, locali di pubblico spettacolo, impianti produttivi o ambienti con sostanze infiammabili.
N.B. diverso è il caso delle categorie A e B: l’attività è soggetta ai controlli, ma dopo la SCIA non viene rilasciato il CPI come certificato finale.
Come si ottiene il CPI
Per ottenere il CPI, quando previsto, o regolarizzare un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, devi seguire l’iter previsto per la categoria dell’attività.
Per la categoria A presenti la SCIA antincendio.
Per la categoria B servono valutazione del progetto e SCIA.
Per la categoria C si aggiungono visita tecnica e rilascio del CPI in caso di esito positivo.
Valutazione del progetto (solo per categorie B e C)
Per le attività di categoria B e C, la valutazione preventiva è obbligatoria per nuovi impianti, nuove costruzioni o modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza antincendio, prima della presentazione della SCIA.
In questa fase il Comando dei Vigili del Fuoco esamina la documentazione tecnica dell’attività: strutture, impianti, vie di esodo, misure di prevenzione incendi, sistemi di protezione e certificazioni richieste, comprese quelle sulla resistenza al fuoco quando previste.
Il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni e si pronuncia sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Dove si presenta la SCIA antincendio
Dopo la valutazione del progetto, quando prevista, il responsabile presenta la SCIA antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco.
Per le attività produttive rientranti nell’ambito SUAP, la pratica passa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, che la trasmette ai Vigili del Fuoco; negli altri casi si seguono le modalità indicate dall’ufficio competente.
I documenti necessari per la SCIA antincendio
La SCIA deve essere accompagnata dal fascicolo tecnico previsto.
Il documento centrale è l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, affiancata da dichiarazioni e certificazioni su impianti, materiali, dispositivi e sistemi di protezione. A seconda del caso, possono servire anche relazione tecnica, elaborati grafici e ricevute dei versamenti.
La modulistica di prevenzione incendi comprende i modelli PIN dei VVF per valutazione progetto, SCIA, asseverazioni, certificazione REI, rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità e voltura.
Formazione antincendio e obblighi collegati
La pratica antincendio non esaurisce tutti gli obblighi del datore di lavoro.
Se sono designati addetti alla gestione delle emergenze, occorre verificare anche la formazione antincendio richiesta dal DM 2 settembre 2021, in base alla valutazione del rischio incendio.
Per le attività di livello 2, ad esempio, può essere necessario formare gli addetti con un corso antincendio per rischio medio (oggi definito corso antincendio di livello 2), coerente con le mansioni svolte e con il piano di emergenza aziendale.
Chi rilascia il CPI e in quanto tempo
Il CPI, quando previsto, viene rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per le attività di categoria A e B, dopo la SCIA i Vigili del Fuoco possono effettuare verifiche entro 60 giorni, anche a campione o in base a programmi settoriali. Per la categoria B resta ferma, quando richiesta, la valutazione del progetto prima della SCIA.
Se il controllo ha esito positivo, non viene rilasciato il CPI: su richiesta dell’interessato può essere però rilasciata copia del verbale della visita tecnica.
Per le attività di categoria C, il Comando effettua la visita tecnica entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA. Se l’esito è positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dalla visita.
Quanto dura il CPI
Più che di durata del solo CPI, oggi è corretto parlare di rinnovo periodico della dichiarazione di conformità antincendio.
Per la maggior parte delle attività soggette, il rinnovo va presentato ogni 5 anni.
Per alcune attività indicate dall’art. 5, comma 2, del DPR 151/2011, come reti di trasporto gas, centrali e stoccaggi di idrocarburi, oleodotti, centri informatici, aziende e uffici, edifici tutelati aperti al pubblico ed edifici civili, la periodicità è di 10 anni.
La richiesta serve a confermare che l’assetto antincendio dichiarato con la SCIA, con il CPI o con il precedente rinnovo non è cambiato in modo rilevante.
Rinnovo del certificato antincendio
Il rinnovo del certificato antincendio, o rinnovo CPI, va presentato prima della scadenza al Comando dei Vigili del Fuoco competente, tramite attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio e documentazione richiesta.
Se l’attività non ha subito modifiche rilevanti ai fini antincendio, il rinnovo conferma il mantenimento delle condizioni di sicurezza già dichiarate.
Se invece sono cambiati locali, impianti, destinazione d’uso, lavorazioni, sostanze o carico d’incendio, può servire l’aggiornamento della pratica o una nuova SCIA antincendio.
Cosa succede se il CPI scade
Se il CPI o la conformità antincendio non vengono rinnovati entro i termini, l’attività può trovarsi in una posizione irregolare.
La Nota DCPREV n. 1640 del 1° febbraio 2024 richiama l’orientamento secondo cui la presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo non sembra avere, da sola, rilevanza penale.
Diversa è l’omessa presentazione della SCIA o dell’attestazione di rinnovo periodico, che può assumere rilevanza penale nei casi previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006.
Nei casi indicati dalla norma, è previsto l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo.
Inoltre, il rinnovo tardivo non fa ripartire i termini da zero. La nuova attestazione resta valida fino alla naturale scadenza quinquennale o decennale della SCIA originaria o dell’autorizzazione precedente.
Quanto costa fare un CPI
Il costo della pratica CPI dipende da tre voci: diritti dei Vigili del Fuoco, compenso del tecnico abilitato ed eventuali lavori di adeguamento.
Per i servizi di prevenzione incendi, il DM 11 ottobre 2024 indica 63 €/ora per l’esame progetto e 68 €/ora per il sopralluogo; l’importo varia in base all’attività, al tipo di pratica e alla durata prevista dal tariffario.
A questi costi si aggiunge la parcella del professionista, variabile in base alla complessità della pratica.
In linea indicativa, un rinnovo semplice può costare alcune centinaia di euro. Una pratica più complessa può arrivare a 2.000 – 3.000 euro o oltre, esclusi eventuali interventi di adeguamento.
Chi paga il CPI
Di solito paga il soggetto responsabile: titolare, datore di lavoro, gestore, legale rappresentante o amministratore condominiale.
Nelle locazioni commerciali, la ripartizione dipende dal contratto e dal tipo di intervento.
Gli adeguamenti strutturali possono riguardare il proprietario; gli obblighi legati all’esercizio dell’attività, come pratica antincendio, manutenzioni, gestione dell’emergenza e formazione degli addetti, possono ricadere sul conduttore o sul gestore.




