Come è cambiato il RSPP in relazione all’evoluzione normativa
RSPP: una figura che è sempre stata fondamentale per la sicurezza sul lavoro
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è da sempre stata uno dei capisaldi della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Importanza che è dovuta anche a causa enfatizzazione dell’approccio sistemico e programmatico, che il Legislatore ha voluto rimarcare con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 e s.s.m o Testo Unico sulla Sicurezza.
Il RSPP è una figura importante che pertanto è stata interessata a più riprese dall’evoluzione normativa, soprattutto negli ultimi e che è molto utile approfondire per quanto riguarda il discorso sui compiti e le responsabilità del RSPP.
Le novità del Decreto del Fare
Per cominciare bisogna sottolineare le novità introdotte dal Decreto del Fare. Per quanto attiene all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel testo viene riportato che il datore di lavoro deve predisporre il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda.
Questa disposizione, resa necessaria da una procedura di infrazione contro l’Italia per mancata indicazione dei criteri di preferenza nella scelta fra servizio interno o esterno, potrebbe, però, gravare i datori di lavoro di ulteriori incombenze. In caso di ispezioni, infatti, potrebbe essere loro richiesto di giustificare la decisione di aver scelto un servizio esterno.
Nomina del RSPP
Ricordando che la designazione del RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. co. 1 lett. B), è opportuno segnalare come il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro preveda la possibilità, per le aziende con più siti produttivi, di predisporre un unico Servizio di Prevenzione e Protezione.
E’ anche prevista la possibilità che sia il datore di lavoro stesso l’RSPP, ovviamente dopo aver frequentato un apposito corso RSPP datore di lavoro che, come tutti i corsi sulla sicurezza sul lavoro, prevede anche un aggiornamento corso RSPP datore di lavoro. I corsi per RSPP ed i loro rispettivi aggiornamenti sono suddivisi inoltre in base alla tipologia di azienda in cui andrà ad operare il RSPP datore di lavoro. Le tipologie di aziende in questo caso sono suddivise in base al livello di rischio. Pertanto possiamo avere i seguenti tipi di corsi con i loro rispettivi aggiornamenti:
- corso RSPP datore di lavoro rischio basso
- corso RSPP rischio medio per il datore di lavoro e suo aggiornamento
- corso RSPP datore di lavoro rischio alto e suo aggiornamento
Dicevamo quindi, che il datore di lavoro può anche ricoprire il ruolo di RSPP. Questa possibilità è naturalmente soggetta a determinate condizioni (scarsa autonomia finanziaria e tecnico funzionale dell’unità produttiva rispetto all’azienda centrale) e rientra nel principio di posizione sovraordinata inoltre si tratta di una possibilità praticabile anche per i “gruppi di imprese”.
Secondo tale principio il datore di lavoro della “struttura centrale”, in virtù della propria funzione di impulso e coordinamento in materia di sicurezza aziendale, deve fornire assistenza alle è parti singole unità produttive (o imprese), che per motivi tecnico-finanziari non possano adempiere agli obblighi di legge.
Responsabilità del RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per quanto riguarda il discorso relativo alle responsabilità del RSPP c’è da evidenziare, come negli ultimi anni, si stia affermando una tendenza giurisprudenziale, che attribuisce maggiori colpe ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Se è vero, infatti, che il datore di lavoro è sempre chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del RSPP da lui scelto, è altresì vero che, nel caso di eventi infortunistici o malattie professionali, riconducibili ad un comportamento omissivo o inadeguato del RSPP, quest’ultimo non può ritenersi sollevato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale. Anche per evitare questi inconvenienti si raccomanda sempre di svolgere il necessario aggiornamento corso RSPP.
Infine, una considerazione a parte va fatta per quanto riguarda la prassi di delegare al RSPP l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. Tale delega rende, di fatto, il RSPP un alter ego del datore di lavoro, da cui eredita oneri e responsabilità (amministrative e penali) in caso di incidente o tecnopatia.
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