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Come diventare Docente Formatore per la sicurezza sul lavoro?

docente formatore per la sicurezza sul lavoro e aggioranemento

La formazione che devi affrontare per diventare un docente formatore per la sicurezza sul lavoro

Come diventare Docente?

I criteri per la qualificazione del docente-formatore per la Sicurezza e Salute sul lavoro sono definiti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro“. Si tratta di un prerequisito e di una serie di requisiti specifici. Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto.

Il primo prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, Non è richiesto ai datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione ai loro lavoratori e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.

I criteri specifici

E ora vediamo i criteri specifici per diventare Docente:

  1. criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza;
  2. criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
    a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
    b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
  3. criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
  4. criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
  5. criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
  6. criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

Le aree tematiche della formazione

La qualificazione così ottenuta è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:

  • area normativa/giuridica/organizzativa
  • area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
  • area relazioni/comunicazione

Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi:

  • Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 24 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
  • Corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

Questi corsi forniscono ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. Il corso di sicurezza sul lavoro per il docente formatore, inoltre, permette di acquisire conoscenze e di comprendere gli argomenti proposti dal programma, sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente e di formatore e consente di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013.

Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi contesti produttivi. La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti con cadenza triennale.

Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza.

Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.

I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all’antincendio, all’emergenza, al primo soccorso, eccetera).

Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare un aggiornamento corso formatore con cadenza triennale della durata di 24 ore per ognuna delle tre aree tematiche: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto, oppure da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.

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Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

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