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DPI 3° categoria: obbligatorietà, quali sono e formazione

Elmetto di sicurezza, occhiali e guanti, come dpi di terza categoria, su assi di legno.

I DPI di 3ª categoria, che includono maschere respiratorie, tute protettive e guanti di protezione, rappresentano la massima difesa individuale nei luoghi di lavoro, destinati esclusivamente a proteggere da rischi che possono causare la morte o danni alla salute irreversibili.

Il loro utilizzo è prescritto dalla legge quando non è possibile eliminare o ridurre questi rischi estremi con altre misure, e il loro corretto impiego è vincolato a una formazione obbligatoria e a uno specifico addestramento pratico. In particolare, l’addestramento è necessario per garantire che i lavoratori siano coscienti su come utilizzare correttamente i DPI di terza categoria, minimizzando così i rischi di infortuni sul lavoro.

Progettati in conformità al rigoroso Regolamento UE 2016/425, questi dispositivi salvavita proteggono da 13 tipi di pericoli elencati tassativamente dalla norma, tra cui cadute dall’alto, atmosfere irrespirabili, scosse elettriche, agenti biologici nocivi e temperature estreme (≥100°C o ≤ -50°C).

L’obbligatorietà della formazione, sancita dall’art. 77 del D.Lgs. 81/08 è una garanzia essenziale per la loro efficacia.

Quali sono le 3 categorie di rischio?

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono classificati in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono, come stabilito dal Regolamento (UE) 2016/425 e richiamato dal D.Lgs. 81/08 per gli obblighi di scelta, uso e formazione.


E sono:

  • Categoria I (rischi minimi): comprende dispositivi di progettazione semplice destinati a proteggere da danni lievi e reversibili (es., piccoli urti superficiali, contatto con prodotti per la pulizia non aggressivi, esposizione al sole). La loro conformità è garantita tramite autocertificazione del fabbricante.

    Esempi: guanti da giardinaggio, occhiali da sole professionali, semplici indumenti da lavoro.

  • Categoria II (rischi intermedi): include la maggior parte dei DPI, progettati per proteggere da rischi di media entità che non siano né marginali, né letali. Questi dispositivi richiedono, prima dell’immissione in commercio, l’intervento di un organismo notificato per la verifica su campione.

    Esempi: scarpe antinfortunistiche (EN ISO 20345), occhiali di protezione (EN 166), guanti antitaglio (EN 388).

  • Categoria III (rischi gravi, permanenti o mortali): raggruppa i dispositivi destinati a proteggere da pericoli che possono causare danni severi, duraturi o letali. La procedura di certificazione è la più rigorosa e prevede la valutazione del prodotto finale da parte di un organismo notificato. Per questi DPI, il datore di lavoro è obbligato a fornire formazione specifica e addestramento pratico al loro utilizzo.

    Esempi: autorespiratori per atmosfere irrespirabili, imbracature anticaduta, dispositivi per la protezione dai rischi elettrici e dalle proiezioni di metallo fuso.

La scelta della categoria corretta è conseguenza diretta della valutazione dei rischi svolta in azienda.

Tutti i DPI devono recare la marcatura CE la cui presenza garantisce la rispondenza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della normativa.

L’uso dei DPI è obbligatorio?

L’obbligatorietà dei DPI di terza categoria non è mai lasciata alla discrezione del lavoratore o del datore di lavoro. Essa è strettamente vincolata alla Valutazione dei Rischi (DVR) prevista dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Se l’analisi dei pericoli in azienda evidenzia rischi gravi (come cadute dall’alto o esposizione a sostanze tossiche) che non possono essere eliminati con misure di protezione collettiva, l’uso del DPI di III categoria diventa un dovere normativo.

Stando all’Art. 75, i DPI si usano quando i rischi non sono evitabili o riducibili abbastanza con misure tecniche, organizzative o protezioni collettive.

L’Art. 20 chiarisce anche il dovere del lavoratore: deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione.

Per essere considerati idonei, i DPI devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore.
  • Essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità ergonomiche e di salute.
  • Recare l’etichettatura CE e, per i DPI di III categoria, anche il numero dell’organismo notificato che interviene nella certificazione.

I DPI di terza categoria rappresentano un’assicurazione sulla vita: non sono un optional, ma l’ultima barriera fondamentale contro infortuni mortali o malattie professionali irreversibili.

I rischi coperti dai dispositivi di III categoria

I rischi coperti dai dpi di III categoria sono suddivisi per classe tematica e sono 13.

Rischi chimici e biologici

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute – gas, vapori, aerosol, liquidi o solidi tossici, corrosivi o nocivi che richiedono autorespiratori ad aria compressa o tute chimiche complete.
  • Agenti biologici nocivi – microrganismi (batteri, virus, funghi) che causano infezioni o allergie gravi; protetti da mascherine filtranti FFP2/3, tute di protezione sigillate e visiere specializzate.

Rischi atmosferici e ambientali

  • Atmosfere con carenza di ossigeno – situazioni in cui la respirazione può diventare rapidamente incompatibile con la permanenza in sicurezza; richiedono dispositivi isolanti come ad esempio gli autorespiratori.
  • Ambienti ad alta temperatura (≥ 100°C) – calore che causa ustioni gravi o colpi di calore; protetti da tute alari, guanti speciali e indumenti riflettenti.
  • Ambienti a bassa temperatura (≤ -50°C) – freddo estremo che provoca congelamento o ipotermia; richiedono indumenti termici, guanti e calzature isolanti.

Rischi da radiazioni e energia

  • Radiazioni ionizzanti – radiazioni ad alta energia (raggi X, gamma) che danneggiano le cellule; protetti da dispositivi e indumenti schermanti specifici, secondo la valutazione del rischio e le procedure aziendali.
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione – contatto con parti in tensione o archi elettrici; richiedono guanti isolanti, tappeti dielettrici e tute specializzate.
  • Getti ad alta pressione – idrogetti o getti di aria/fluido che penetrano nei tessuti; protetti da indumenti e guanti resistenti con scudi facciali.

Rischi da caduta e annegamento

  • Cadute dall’alto – lavori in quota con rischio di precipitazione; protetti da imbracature, cordini, assorbitori di energia e ancoraggi conformi.
  • Annegamento – rischio di immersione e sommersione; richiedono giubbotti di salvataggio, mute galleggianti e equipaggiamento subacqueo.

Rischi traumatici

  • Tagli da seghe a catena portatili – contatto accidentale con catene in movimento; protetti da pantaloni speciali, ghette, guanti in Kevlar® e elmetti con protezione.
  • Ferite da proiettile o da coltello – perforazione o taglio da armi da fuoco o da taglio; richiedono giubbotti antiproiettile e protezioni in materiali balistici.

Rischi fisici

  • Rumore nocivo – esposizioni a rumori che superano i valori di azione previsti dal Titolo VIII che causano danni uditivi permanenti; protetti da cuffie e inserti auricolari ad elevato potere fonoisolante.

Quali DPI rientrano nella terza categoria?

Nel gruppo dei DPI di terza categoria ricadono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte.

Questi dispositivi di protezione individuale sono utili per la protezione: del capo dal rischio di urti accidentali, degli occhi e del volto da schegge, scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi, dalle cadute dall’alto (sistemi anticaduta: imbracatura, cordini, assorbitori, dispositivi di collegamento e, quando previsto, punti di ancoraggio).

Tra i DPI di terza categoria rientrano le seguenti tipologie.

Imbracature

Quando si opera in quota, lavorare con un ancoraggio stabile e sicuro rappresenta l’unica forma di protezione che si può attuare contro le cadute accidentali. Le imbracature permettono al lavoratore di operare in totale sicurezza ma anche comodità, perché sono appositamente studiate per non intralciare i movimenti e permettere il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Nel lavoro in quota si usano imbracature e componenti del sistema anticaduta scelti in base al tipo di attività e alla configurazione di ancoraggio prevista.

Elmetti

Alcuni dispositivi per la testa (caschi/visiere) rientrano nella III categoria quando sono progettati per rischi che possono causare morte o danni irreversibili (per esempio in specifici scenari elettrici o termici). In altri contesti, i caschi di protezione possono rientrare in categorie diverse: è sempre la valutazione del rischio, insieme alla certificazione del dispositivo, a determinare la categoria corretta. Quelli omologati devono essere muniti di aggancio di sicurezza sotto il mento per evitare che possano scivolare via. Alcuni modelli possono essere integrati con visiere o dispositivi otoprotettivi. È importante ricordare che, secondo il Regolamento UE 2016/425, la protezione contro il rumore nocivo è classificata in terza categoria: pertanto, l’uso di cuffie o inserti auricolari richiede oggi una formazione specifica e un addestramento pratico obbligatorio.

Autorespiratori

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella definizione dei DPI necessari alla protezione del lavoratore da grandi rischi per la sua salute, quindi rientrano nella terza categoria. Tra questi possono essere ricordati i “mezzi filtranti”, capaci di filtrare l’aria dell’ambiente, i “mezzi che prelevano aria da bombole o da cartucce”, in grado di fornire ossigeno a lavoratori in atmosfere sature di gas nocivi ed i “mezzi che prelevano aria da atmosfere non inquinate”.

Per l’utilizzo corretto di questi DPI è inoltre necessario che i lavoratori siano adeguatamente formati ed informati su come indossarli, pulirli, manutenerli, capire quando sostituirli e imparare ad utilizzarli in maniera corretta e consapevole.

Chi deve fare il corso DPI di terza categoria?

Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori il cui ruolo li espone ai rischi gravi o mortali coperti da questa categoria di DPI. L’Art. 77 impone la formazione e rende l’addestramento indispensabile per i DPI di III categoria e per la protezione dell’udito.

In particolare, partecipano al corso di formazione:

  • Operatori in quota e lavoratori che operano in altezza (montatori linee vita, antennisti, addetti ai cantieri edili).
  • Lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (pozzi, gallerie, serbatoi).
  • Addetti a lavori chimici e manipolazione di sostanze pericolose.
  • Personale specializzato in emergenza (sommozzatori, team di soccorso).

È importante notare che il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori siano informati sulla necessità di questo corso e che la formazione sia adeguata al livello di rischio presente nel loro ambiente di lavoro e alle mansioni svolte.

Chi ha la responsabilità?

La responsabilità primaria ricade sul datore di lavoro, il quale deve:

  1. Effettuare la valutazione dei rischi per identificare quali lavoratori sono esposti a pericoli di Categoria III.
  2. Organizzare la formazione teorica e pratica (la durata varia in base a rischio e DPI; ciò che non può mancare è la parte pratica/addestrativa e la tracciabilità della formazione)​.
  3. Documentare l’avvenuta formazione e conservare gli attestati.
  4. Garantire aggiornamento periodico della formazione quando cambiano le mansioni

Sanzioni per il mancato adempimento

Il mancato rispetto degli obblighi su DPI, formazione e addestramento espone datore di lavoro e dirigenti alle sanzioni previste dal Testo Unico e, in caso di infortunio, può aggravare le responsabilità civili e penali.

Per questo è fondamentale documentare formazione, addestramento e procedure di uso/manutenzione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

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