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Formazione antincendio – Rischio Incendio

Formazione INCENDIO 3
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IL RIFERIMENTO NORMATIVO

La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendi e pertanto, della formazione antincendio, nelle imprese è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore.

All’interno del predetto testo di legge sono individuati i criteri utilizzabili per effettuare la valutazione e la relativa classificazione di rischio presente in azienda.

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

La normativa distingue tra RISCHIO INCENDIO:

– BASSO: luoghi di lavoro dove insiste la possibilità di un contatto con sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio.

In caso, comunque di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

– MEDIO: luoghi nei quali possono essere presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi.

In questi luoghi, comunque sia, in caso di incendio la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

– ELEVATO: luoghi dove possono essere presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio.

Sono pertanto, notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

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LA RESPONSABILITA’

E’ chiaro che la responsabilità principale sul rischio incendio in azienda è dell’imprenditore, il quale potrebbe delegare l’incarico di addetto sia a un soggetto interno.

E’ il Datore di lavoro che è, perciò, tenuto ad effettuare la valutazione del rischio incendio.

LE GIUSTE VALUTAZIONI

Deve tenere conto innanzitutto dell’ attività aziendale, della natura dei materiali immagazzinati e manipolati e della infiammabilità dei materiali costruttivi e degli arredi.

Non solo, è necessario valutare la presenza di attrezzature che possono generare inneschi e il numero di persone presenti, nonché la loro capacità di allontanarsi celermente in caso di emergenza.

Dalla valutazione del datore di lavoro, in collaborazione con specialisti del settore, viene determinato il grado di rischio incendio.

Pertanto, è necessaria la classificazione in una delle tre categorie, con la determinazione della relativa formazione antincendio rischio basso, medio o elevato.

Questa valutazione comporterà la conseguenza dell’applicazione di tutte le azioni necessarie, in primis la formazione antincendio, sempre in linea con quanto stabilisce la legge.

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