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Nomina e diritti e doveri del RLS: la guida completa

RLS guida completa al responsabile sicurezza lavoratori

Tutto quello che occorre sapere sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLS guida completa al responsabile sicurezza lavoratori

La figura del RLS o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è ben definita dal Testo Unico sulla Sicurezza o D.Lgs.81/2008. Questa norma infatti, oltre a definire obblighi e doveri dei datori di lavoro per prevenire spiacevoli incidenti lesivi della salute nei luoghi di lavoro, definisce anche la formazione dei lavoratori volta a garantire il rispetto e l’osservanza dei diritti dei lavoratori.

Nomina del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza

Il testo unico per la sicurezza (D.Lgs.81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) lavoratori stessi. ovviamente la persona in questione deve essere adeguatamente formata e quindi deve svolgere un corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una volta appurato questo c’è la prima distinzione da fare:

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
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Quanti RLS devono esserci all’interno di un azienda?

Come facilmente intuibile, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non è fisso, ma varia a seconda delle dimensioni dell’azienda o delle unità produttive. La legge si limita a stabilire una quota minima demandando alle volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di nominare più RLS della quota minima stabilita per legge. Quest’ultima è così suddivisa:

  • 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
  • 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori

I diritti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Prevenzione rischi RLS

I principali diritti dell’RLS sono disciplinati dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono:

  • ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro
  • accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare
  • essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi
  • essere consultato in relazione alle misure che l’azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione
  • essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Condizioni di base per far operare un RLS correttamente

Data la delicatezza del compito ricoperto ci teniamo a sottolineare come il RLS debba usufruire di alcune condizioni particolari che fanno godere questo ruolo di ulteriori diritti.

Il primo di tutti è garantire al RLS gli appropriati aggiornamenti professionali, tramite un aggiornamento corso RLS  specifico.

Un esempio di quanto appena detto è quello che l’RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Non può subire pregiudizio a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).

E’ infine tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Infine l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.


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