Quali sono le sanzioni in cui può incorrere il preposto alla sicurezza?
Chi è il preposto alla sicurezza ed a quali sanzioni può essere soggetto
Definizione di preposto alla sicurezza
Il preposto alla sicurezza è colui che sulla base di competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative ed assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.
Viene infatti definito preposto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, una “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Nonostante l’effettiva codifica del ruolo del preposto, la Corte di Cassazione, ha individuato questo ruolo attribuendolo: “a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante”.
Il ruolo ed i doveri dei preposti
Quanto detto fin qui sottintende che sia necessario individuare uno o più preposti all’interno del luogo di lavoro e/o dell’unità produttiva.
Il ruolo del preposto si differenzia, principalmente, da quello del dirigente per la sicurezza in quanto il preposto deve limitarsi a vigilare e a riferire al datore di lavoro e/o al dirigente stesso eventuali anomalie.
Il dovere di vigilanza riconosciuto al preposto deve essere efficace e concreto. I giudici di legittimità hanno infatti sancito che “i preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”. Tale attribuzione non può essere affidata al dirigente per la sicurezza che, per definizione, può e deve, spesso, sostituirsi allo stesso datore di lavoro in virtù dei suoi poteri gerarchici e funzionali attribuitigli.
La definizione attribuisce al preposto lo specifico compito di “sovraintendere” l’attività lavorativa di altri lavoratori soggetti ai suoi ordini. Sovraintendere comprende, tra gli altri, il potere in capo al preposto di impartire ordini specifici ed istruzioni per regolamentare l’esecuzione del lavoro altrui. Il preposto deve quindi, necessariamente, controllare affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro.
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Il preposto alla sicurezza può essere sanzionato?
Il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del Datore di Lavoro non lo esenta da eventuali sanzioni, non solo pecuniarie, di fronte a eventuali inadempienze nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare il preposto può andare incontro a due diversi tipi di sanzioni:
• ammenda da € 438,40 a 1.315,20 oppure l’arresto fino a 2 mesi in caso di violazioni dell’art. 19, comma 1, lettere a), c), e), f) che si riferiscono al controllo del corretto svolgimento delle rispettive mansioni da parte dei lavoratori;
• se invece vengono riscontrate violazioni di cui alle lettere b), d), g) l’ammenda va da € 219,20 a 876,80 e l’arresto fino a 1 mese; nel dettaglio le lettere b) , d) si riferiscono a negligenze relative alle dovute segnalazioni circa l’adeguata informazione dei lavoratori che hanno a che fare con attività ad alto rischio o rischio immediato, mentre le violazione di cui al punto g) riguardano la mancata frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto alla sicurezza.
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