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Quando il DVR non è più valido?

Quando scade il DVR?

Quando è necessario e a chi spetta modificare o redigere nuovamente il DVR?

Quando scade il DVR?Il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR, cosi come è definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione.

I termini di revisione del DVR

Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

Il Dvr nei casi: nuova impresa, cambio sede, sede distaccata

In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.

La novità del 2013

Chi modifica il Documento di Valutazione dei rischi?Un’importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art 29) di potersi avvalere dell’autocertificazione di aver effettuato la valutazione. Anche tali aziende sono quindi tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l’utilizzo di procedure standardizzate.

Chi redige il Documento di Valutazione dei Rischi?

L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo di redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP sono i due soli adempimenti che il Datore di Lavoro non può delegare. Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.
Per la redazione del DVR il Datore di Lavoro può avvalersi delle seguenti figure di consulenza:

  1. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancare il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione
  2. il Medico Competente che si deve occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria qualora prevista dalla legge;
  3. il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).

Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

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