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Responsabilità: Il Preposto alla Sicurezza

preposto sicurezza sul lavoro

Definizione di preposto alla sicurezza

Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il preposto alla sicurezza è definito come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Per essere nominato tale, la persona che ricopre il ruolo deve frequentare un corso per preposto alla sicurezza obbligatorio di formazione che prevede anche un aggiornamento corso preposto sicurezzadi valenza quinquennale della durata di 6 ore.

Ruolo generale del preposto alla sicurezza

Per la prima volta nella storia della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto 81 definisce in maniera esplicita ed univoca il preposto. Dalla definizione si evince che il preposto sia una figura di garanzia che può affiancare il datore di lavoro nei compiti di sovraintendenza del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con compiti meramente di controllo diretto sui lavoratori a lui assegnati.

Obblighi specifici del preposto alla sicurezza

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i loro superiori diretti;
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

La delega di funzioni al preposto alla sicurezza

Dalla definizione riportata sopra si evince che il preposto può avere obblighi di verifica e controllo; comunque, anche tenendo conto dell’effettività delle sue funzioni e responsabilità, è opportuno che il preposto sia formalmente delegato dal datore di lavoro. Tale delega, in base al dettato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve avere le stesse caratteristiche della delega del dirigente.

Obbligo di vigilanza del datore di lavoro

Anche per il preposto la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro come già visto riguardo la figura del dirigente.

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