DUVRI – DOCUMENTO UNICO PER VALUTAZIONI DEI RISCHI DA INTERFERENZE DA 80 €URO
Cosa è il DUVRI?
Il DUVRI o documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
A cosa serve il DUVRI?
La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Quando è obbligatorio?
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.
Come si redige?
La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori/servizi svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.
L’Inail ha emanato delle Linee Guida con un modello di riferimento suddiviso in parti.
- Parte 1 – Azienda Committente
- Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento
- Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico
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