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Origini normative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso RLS

Ripercorriamo le tappe che hanno portato a rendere il RLS una figura obbligatoria

Corso RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una delle figure più importanti all’interno dell’azienda in materia di sicurezza sul lavoro. Prima però di impazzire alla ricerca di uno dei numerosi corsi rappresentanti lavoratori sulla sicurezza o di aggiornamento corsi RLS 4 ore e aggiornamento corso RLS 8 ore, abbiamo ritenuto utile ripercorre le tappe normative che hanno portato a rendere questa figura obbligatoria.

Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

I corsi per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza formano un soggetto che verrà scelto dai lavoratori di un’azienda (RLS) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale sarà demandato il compito, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo di procedure, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Il Codice Civile ed il rappresentante dei lavoratori

Dal momento che il lavoratore è inserito in un’organizzazione volta alla produzione di beni o servizi programmata dal datore di lavoro è giusto dedurre che il lavoratore opera all’interno di un ambiente lavorativo la cui organizzazione e programmazione è definita dal datore di lavoro.

Per questo il legislatore del 1942 ha posto a carico di quest’ultimo soggetto un dovere di protezione dei propri dipendenti, che deve essere adempiuto mediante la predisposizione di tutte le misure necessarie a rendere detto ambiente di lavoro compatibile con le istanze di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale di tutti i lavoratori.

Conseguentemente il legislatore aveva disegnato una normativa prevenzionale, volta a disciplinare organicamente le modalità di prevenzione di infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questa normativa, dapprima contenuta in una serie di decreti emanati fra il 1955 e il 1956, si è nel tempo arricchita grazie al recepimento di numerose direttive comunitarie che si sono sovrapposte e/o integrate alla disciplina originaria e hanno condotto, al D.Lgs. 626/1994, il quale ha segnato la svolta del sistema relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nel nostro ordinamento.

Lo Statuto dei lavoratori

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza origini normativeLo Statuto dei lavoratori ha introdotto una specificazione del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e integrità fisica, destinato a diventare il primo nucleo attorno al quale si svilupperà il seguente modello partecipativo.

I lavoratori vengono intesi come collettività e non come individui, possono partecipare attivamente all’assetto di prevenzione e tutela della propria salute e sicurezza.

La norma stabilisce quindi il diritto dei lavoratori di controllare, tramite le proprie rappresentanze, l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione, di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

La prima figura di rappresentante preposto al controllo sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro si è formata in ambito fondamentalmente sindacale e, come tale, è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza.

Il D.Lgs. 626/1994 ed il modello partecipativo

Attraverso questa normativa il legislatore ha reso effettivo quel modello partecipativo già adombrato in sede di redazione dello Statuto dei lavoratori.

In sostanza il D.Lgs. 626/1994 ha:

  1. individuato un procedimento riguardante gli obblighi di sicurezza, disciplinandone le varie fasi di attuazione, introducendo nel nostro ordinamento un nuovo modello basato sulla prevenzione.
  2. introdotto e riconosciuto l’esistenza e, soprattutto, l’obbligatorietà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinandone espressamente elezione, poteri e doveri.

La stessa norma, stabiliva il numero minimo e le modalità di elezione normali di queste figure, distinguendo a seconda delle dimensioni dell’azienda e dell’unità produttiva e statuendo che:

  • nelle aziende o unità produttive con un numero di dipendenti sino a 15, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori fra i lavoratori stessi;
  • nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante è invece eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in mancanza delle quali è scelto tuttavia fra i lavoratori stessi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS formazioneLe prerogative e le funzioni di cui il RLS è titolare sono in sintesi:

  • accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa;
  • essere consultato preventivamente per quanto concerneva la valutazione dei rischi, l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva;
  • essere consultato per la designazione degli addetti alle attività di prevenzione dei rischi e all’organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e quelle relative ai servizi di vigilanza;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • fare ricorso alle autorità competenti in caso ritenesse che le misure adottate non fossero idonee a garantire un adeguato livello di protezione e formulare osservazioni nelle occasioni di visita o controllo da parte di dette autorità;
  • partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi prevista dall’art. 11 della stessa legge;
  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

L’attività dei rappresentanti sindacali veniva tutelata in sede giurisdizionale, potendo costoro reagire ed impugnare le indebite ingerenze da parte del datore di lavoro.

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza oggi

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve, infine, l’ultima definizione con il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della legge delega n. 123/2007 (che aveva superato una precedente legge delega mai attuata), noto come Testo unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per la figura del RLS, come abbiamo già sottolineato in precedenza, è una figura che deve sottoporsi ad un aggiornamento corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per essere ritenuta valida.


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