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DUVRI nella sicurezza sul lavoro: cos’è, quando è obbligatorio e chi lo redige

Copertina sul DUVRI con documento compilato.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sugli obblighi negli appalti. Serve quando, in uno stesso luogo di lavoro, attività del committente, imprese appaltatrici o lavoratori autonomi possono sovrapporsi e generare rischi aggiuntivi.

Individua i pericoli causati dall’interazione tra attività diverse e stabilisce le misure per eliminarli o ridurli, proteggendo tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto.

Cosa sono i rischi da interferenza

rischi da interferenza si manifestano quando più attività lavorative coesistono nello stesso spazio e i loro effetti si combinano in modo pericoloso. Ad esempio:

  • manutenzione di impianti o macchinari durante la normale produzione in stabilimento;
  • operazioni di pulizia industriale in orario di lavoro (personale interno e addetti alle pulizie nello stesso reparto);
  • carico e scarico di merci in aree condivise con la normale attività aziendale;
  • interventi tecnici (elettrici, idraulici, ecc.) su impianti in esercizio in presenza di altri operatori;
  • presenza contemporanea di più imprese o lavoratori autonomi nello stesso cantiere o reparto.

In queste situazioni il pericolo nasce dalla sovrapposizione delle attività. I rischi propri di ogni impresa restano nel DVR aziendale, il documento che valuta i rischi interni dell’attività; il DUVRI si concentra invece sui rischi generati dall’interazione tra attività diverse.

Quando il DUVRI è obbligatorio

Il DUVRI è obbligatorio quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una sua unità produttiva o nell’ambito del proprio ciclo produttivo, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi.

Il documento serve a rendere operative le misure di cooperazione e coordinamento tra attività interne ed esterne.

Coordinatore della sicurezza che verifica sul campo le misure di sicurezza.

Quando previsto, va allegato al contratto d’appalto o d’opera e deve essere coerente con le attività effettivamente svolte.

Quando il DUVRI non è obbligatorio

L’art. 26, comma 3-bis, prevede alcuni casi in cui il DUVRI non è richiesto, purché non siano presenti rischi particolari.

Il DUVRI non è obbligatorio per:

  • servizi di natura intellettuale, come consulenze, studi o progettazioni;
  • mere forniture di materiali o attrezzature, senza installazioni o lavorazioni in loco;
  • lavori o servizi fino a 5 uomini-giorno, calcolati nell’arco di un anno dall’inizio delle attività.

Queste esclusioni non valgono in presenza di rischi particolari, come incendio di livello elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o rischi indicati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Anche quando il DUVRI non è richiesto restano gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento tra committente, imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.

Nei settori basati su attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, l’art. 26 consente inoltre una modalità semplificata: il datore di lavoro committente può individuare un proprio incaricato, dotato di formazione, esperienza, competenza professionale, aggiornamento periodico e conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento.

L’incarico deve risultare dal contratto ed essere coerente con il livello di rischio, le attività affidate e il luogo in cui si svolgono i lavori.

Cosa sono i 5 uomini-giorno

Gli uomini-giorno indicano l’entità presunta dei lavori, servizi o forniture: si sommano le giornate di lavoro necessarie per svolgere l’attività nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori.

Esempio: 2 lavoratori per 3 giorni = 6 uomini-giorno.

Se il totale supera 5, l’esenzione temporale non si applica più: occorre valutare il DUVRI in base ad attività, luoghi e interferenze effettive.

Chi redige e chi firma il DUVRI

La redazione del DUVRI spetta al datore di lavoro committente, cioè al soggetto che detiene il potere decisionale e di spesa sull’appalto.

Il committente può farsi supportare da figure competenti, come RSPP o consulenti esterni nella valutazione tecnica dei rischi.

Le figure interne al servizio di prevenzione e protezione possono rafforzare le proprie competenze attraverso percorsi di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP, ma il supporto tecnico non trasferisce la titolarità dell’obbligo.

La valutazione delle interferenze, la scelta delle misure e il coordinamento dell’appalto restano in capo al committente.

L’impresa appaltatrice continua invece a rispondere dei rischi specifici della propria attività.

Caso particolare

Quando chi affida il contratto non coincide con il datore di lavoro del luogo in cui verrà svolta l’attività, l’art. 26, comma 3-ter, prevede un passaggio aggiuntivo.

Il soggetto che affida il contratto prepara una valutazione ricognitiva dei rischi standard legati alla prestazione. Prima dell’inizio dei lavori o del servizio, chi ha la disponibilità dei luoghi integra il documento con i rischi specifici da interferenza presenti nell’ambiente di lavoro.

Questa integrazione deve essere accettata e sottoscritta dall’impresa esecutrice e diventa parte della documentazione contrattuale.

La firma del DUVRI è obbligatoria?

La normativa non disciplina la firma del DUVRI come avviene per il DVR. La sottoscrizione resta però una buona prassi, utile per dimostrare presa visione, condivisione e accettazione delle misure.

Di solito vengono coinvolti:

  • datore di lavoro committente;
  • imprese appaltatrici;
  • lavoratori autonomi;
  • eventuali figure tecniche che hanno collaborato alla redazione.

La firma dell’RSPP o di altri consulenti non trasferisce la responsabilità: l’obbligo resta in capo al datore di lavoro committente.

Cosa contiene il DUVRI e come si redige

Il DUVRI raccoglie le informazioni necessarie per individuare le interferenze e definire le misure di prevenzione. In genere contiene:

  • dati del committente, delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi;
  • oggetto dell’appalto, con attività affidate e aree interessate;
  • luoghi di lavoro coinvolti, percorsi, accessi e zone condivise;
  • fasi operative, con indicazione di chi fa cosa, dove e quando;
  • rischi da interferenza, cioè pericoli generati dalla sovrapposizione tra attività diverse;
  • misure di prevenzione e protezione, come delimitazioni, segnaletica, coordinamento degli orari, procedure operative e DPI aggiuntivi;
  • procedure di cooperazione e coordinamento, comprese riunioni, referenti e scambio di informazioni;
  • gestione delle emergenze, con indicazioni su evacuazione, antincendio e primo soccorso;
  • eventuale cronoprogramma, utile quando le lavorazioni si sovrappongono;
  • costi della sicurezza da interferenza, da indicare nei contratti e richiamare nel DUVRI per coerenza documentale.

Per redigere il DUVRI, il committente dovrebbe seguire un percorso ordinato:


  1. Analizzare l’appalto, chiarendo attività, tempi, luoghi e soggetti coinvolti.
  2. Verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici, subappaltatori e lavoratori autonomi.
  3. Raccogliere i documenti utili, come DVR del committente, documenti dell’impresa, eventuali DUVRI preliminari, autocertificazioni e, nei cantieri, POS e PSC.
  4. Effettuare il sopralluogo, quando serve, per valutare spazi, accessi, impianti, attrezzature e percorsi.
  5. Individuare le interferenze, soprattutto nelle aree e nelle fasi condivise.
  6. Definire le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre i rischi.
  7. Condividere il documento con imprese e lavoratori autonomi, raccogliendo la presa visione o la firma di accettazione.

I costi della sicurezza nel DUVRI

I costi della sicurezza da interferenza riguardano le misure necessarie a gestire i rischi generati dall’incontro tra attività diverse.

L’art. 26, comma 5, stabilisce che questi costi devono essere indicati nei contratti di appalto, subappalto o somministrazione, a pena di nullità, e non possono essere soggetti a ribasso.

Nel DUVRI è opportuno riportarli o richiamarli per mantenere coerenza tra valutazione dei rischi, misure previste e atti contrattuali.

Restano invece a carico dell’impresa appaltatrice i costi ordinari della propria sicurezza, salvo misure aggiuntive richieste da specifiche interferenze.

Quando va aggiornato il DUVRI

Il DUVRI è un documento dinamico. Va aggiornato quando cambiano imprese coinvolte, lavoratori autonomi, attività, fasi operative, luoghi, orari, attrezzature, procedure o misure di prevenzione.

Ogni variazione che incide sulle interferenze richiede una revisione del documento, così da mantenere la valutazione aderente alle condizioni reali dell’appalto.

Differenza tra DVR e DUVRI

Il DVR valuta i rischi propri dell’attività aziendale e deve essere redatto da ogni datore di lavoro con lavoratori.

Il DUVRI riguarda invece gli appalti: valuta i rischi generati dall’interazione tra attività del committente, imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.

Il DUVRI non sostituisce il DVR del committente né quello dell’impresa appaltatrice.

Differenze tra DVR e DUVRI.

DUVRI, POS e PSC: quando servono nei cantieri

Nei cantieri temporanei o mobili entrano in gioco documenti specifici:

Nel singolo cantiere in cui sono presenti PSC e POS, l’accettazione del PSC da parte delle imprese e la redazione del POS assolvono agli adempimenti richiamati dall’art. 96, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, anche rispetto agli obblighi dell’art. 26.

Se l’intervento non rientra nel Titolo IV, oppure genera interferenze con l’attività ordinaria del committente, occorre valutare caso per caso quale documentazione predisporre.

DUVRI in condominio, scuola e pubblica amministrazione

In condominio, scuola e pubblica amministrazione il DUVRI va valutato partendo da tre elementi: ruoli, disponibilità dei luoghi e interferenze effettive.

  • Condominio: il DUVRI va valutato soprattutto quando il condominio ha lavoratori alle proprie dipendenze, come portiere o addetti interni, e affida attività a imprese esterne nelle aree comuni. Per lavori edili o impiantistici più complessi può applicarsi anche la disciplina dei cantieri temporanei o mobili.
  • Scuola: possono intrecciarsi dirigente scolastico, ente proprietario dell’edificio e imprese appaltatrici. In caso di manutenzioni o servizi affidati da soggetti esterni, occorre chiarire chi affida l’appalto e chi gestisce concretamente i luoghi.
  • Pubblica amministrazione: nei contratti pubblici può accadere che chi affida l’appalto non coincida con chi dispone dei luoghi. In questi casi si applica la logica dell’art. 26, comma 3-ter: valutazione ricognitiva dei rischi standard e successiva integrazione con i rischi specifici.

Sanzioni e responsabilità in caso di mancato DUVRI

La mancata redazione del DUVRI, quando è obbligatoria, espone il datore di lavoro committente a sanzioni, responsabilità e possibili conseguenze contrattuali.

Per la violazione degli obblighi di cooperazione, coordinamento e, nei casi previsti, elaborazione del DUVRI, le sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 81/2008 includono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro.

Gli importi possono essere rivalutati nel tempo: prima della pubblicazione è sempre opportuno controllare il testo vigente.

Altre violazioni collegate all’art. 26, come la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale o l’omessa informazione sui rischi specifici dei luoghi di lavoro, hanno sanzioni proprie.

La mancata indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, subappalto o somministrazione può comportare la nullità del contratto.

In caso di infortunio collegato a rischi interferenziali non valutati, possono emergere anche responsabilità civili e penali. Trascurare il DUVRI significa lasciare scoperte le zone più delicate dell’appalto: quelle in cui attività, persone, mezzi, procedure e responsabilità si sovrappongono.

Hai bisogno di redigere o aggiornare il DUVRI?

Redigere un DUVRI richiede analisi dell’appalto, conoscenza dei luoghi, individuazione delle interferenze e corretta gestione dei documenti.

Corsi Sicurezza Lavoro Web può supportarti per:

  • verificare se il DUVRI è obbligatorio;
  • redigere un nuovo documento;
  • aggiornare un DUVRI esistente;
  • integrare DUVRI, DVR, POS e PSC;
  • gestire appalti, imprese esterne e obblighi di coordinamento e, quando necessario, anche la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

Richiedi una consulenza per valutare il tuo caso e ricevere supporto nella redazione o aggiornamento del DUVRI con un documento coerente con attività svolte, luoghi di lavoro e imprese coinvolte.

Approfondimenti
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