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Criteri necessari per qualificarsi come formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro

DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Scopriamo insieme quali sono questi criteri!

formatore sicurezzaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri necessari per qualificarsi come docente formatore per la sicurezza sul lavoro. Il decreto è entrato in vigore il 18 marzo 2014, per dare la possibilità alle numerose piccole e medie imprese toccate dal decreto di adeguarsi alla nuova normativa.

I requisiti dettati dal Decreto sono articolati in requisiti minimi per assicurare la presenza di tre elementi fondamentali: conoscenzaesperienza e capacità didattica che prevedono la combinazione di aspetti teorici e pratici. Viene anche indicato l’obbligo di frequentare un aggiornamento docente formatore in modo da mantenere sempre vive le competenze acquisite.

Viene indicato inoltre un prerequisito comune a tutti i docenti formatori ovvero il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (non necessario per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri dipendenti).

Il legislatore ha individuato tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):

  • area normativa/giuridica/organizzativa;
  • area rischi tecnici/igienico–sanitari;
  • area relazioni/comunicazioni.

I criteri

  1. Primo criterio:  docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni.
  2. Secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
  3. Terzo Criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, della durata minima di 24 ore  o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  4. Quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  5. Quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore , o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
  6. Sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Ricordiamo che:

  • i criteri previsti non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o ad altre specifiche figure;
  • il prerequisito e i criteri previsti “non riguardano le attività di addestramento”;la qualificazione è acquisita in modo permanente, senza dimenticare, tuttavia, la necessità di aggiornamento del corso formatore con cadenza triennale. Il triennio “decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”;
  • il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …).
Approfondimenti
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Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
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