PES PAV PEI: cosa sono, differenze e quando servono
PES significa Persona Esperta in ambito elettrico; PAV, Persona Avvertita in ambito elettrico. Con PEI – sigla usata comunemente per Persona Idonea – si indica l’idoneità a eseguire determinati lavori sotto tensione.
La differenza sostanziale è che PES e PAV descrivono la competenza rispetto al lavoro affidato; l’idoneità riguarda uno o più specifici lavori sotto tensione.
Per un dipendente, attribuzione e idoneità sono formalizzate dal datore di lavoro dopo la valutazione delle competenze; un attestato di corso, da solo, non le assegna.
Il riferimento tecnico attuale è la CEI 11-27:2025, VI edizione, del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, organismo nazionale di normazione elettrotecnica.

PES: Persona Esperta
Nella definizione CEI, la Persona Esperta (PES) possiede istruzione, conoscenze ed esperienza rilevanti, sufficienti ad analizzare i rischi ed evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
La competenza ha però un perimetro: dipende dalle attività e dagli impianti conosciuti. Il materiale tecnico 2026 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri rende bene l’idea: lo stesso addetto può risultare PES per un tipo di lavoro e PAV o Persona Comune (PEC) per un altro.
Per questo l’attribuzione aziendale specifica le tipologie di lavoro alle quali si riferisce.
PAV: Persona Avvertita
La Persona Avvertita (PAV) è una persona adeguatamente avvisata da persone esperte sui pericoli che l’elettricità può creare, così da poterli evitare nel lavoro considerato.
La condizione di PAV riguarda le competenze della persona per una determinata tipologia di lavoro; conduzione e supervisione dell’attività sono aspetti organizzativi distinti.
La VI edizione della norma CEI 11-27 definisce il Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE) come la persona incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro. L’RLE deve essere una PES ed essere sempre presente sul posto per tutta la durata dell’attività, così da esercitare la supervisione.
La presenza dell’RLE sul luogo di lavoro e l’affiancamento fisico continuo della PAV restano quindi due concetti diversi.
La CEI contempla anche la PEC, Persona Comune: per una data tipologia di lavoro è chi non possiede i requisiti di PES o PAV.
PEI: cosa significa idoneità ai lavori sotto tensione
Nel linguaggio di settore, PEI è usata per “Persona Idonea”. Un approfondimento tecnico del CEI segnala però come improprio chiamare questa condizione semplicemente “PEI”: il concetto da tenere a mente è l’idoneità ai lavori sotto tensione.
Per un dipendente, il datore di lavoro la riconosce e la attesta per iscritto, riferendola a uno o più lavori sotto tensione specifici in bassa tensione.
La valutazione tiene presenti esperienza e formazione già maturate, esito dei corsi pertinenti, formazione aziendale, curriculum professionale, requisiti psicofisici e comportamento sul lavoro rispetto alla sicurezza.
Il formatore documenta formazione ed esito; l’atto aziendale resta al datore.
Questa idoneità può riguardare una PES o una PAV e non si estende automaticamente a qualsiasi lavoro elettrico.
Qual è la differenza tra PES, PAV e PEI?
PES, PAV e idoneità rispondono a due valutazioni diverse.
La prima riguarda la competenza rispetto alla specifica tipologia di lavoro: una persona può essere PES, PAV o PEC.
La seconda entra in gioco se una PES o PAV deve eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione (BT): il datore di lavoro deve valutarne anche l’idoneità e può affidarle tali lavori solo dopo averla riconosciuta idonea per quella attività.
Per questo PES, PAV e “PEI” non formano una scala di tre qualifiche crescenti.
Quali lavori possono svolgere PES, PAV e PEI?
Le sigle non assegnano un elenco fisso di lavori. Per capire chi può svolgere un’attività, bisogna guardare alle parti attive: conduttori, morsetti o sbarre destinati a essere in tensione nel normale servizio.
La CEI 11-27 distingue lavoro fuori tensione, in prossimità e sotto tensione in base alla condizione di quelle parti e alla distanza raggiungibile da persona e attrezzi.
Lavori fuori tensione
Prendiamo un quadro elettrico di distribuzione: un tecnico deve sostituire un interruttore automatico.
Se la sezione del quadro interessata è stata messa in sicurezza e viene mantenuta fuori tensione per tutta la sostituzione, il lavoro su quella parte è fuori tensione. La messa fuori servizio prima del lavoro e la successiva rimessa in servizio devono essere eseguite da PES o PAV.
Il solo gesto di abbassare la leva dell’interruttore non basta a classificarlo come lavoro “fuori tensione”.
Lavori in prossimità di parti attive
Secondo scenario: lo stesso quadro è aperto. Il circuito su cui si interviene è fuori tensione ma, a poca distanza, restano alimentati morsetti nudi o sbarre conduttrici scoperte: sono parti attive accessibili.
Se corpo o attrezzi possono entrare nella zona di prossimità definita dalla norma, il lavoro richiede le misure previste per quella condizione.
Chi si trova nello stesso locale con un quadro alimentato ma chiuso da un involucro integro non è, per questo solo fatto, nella stessa situazione: contano accessibilità e distanza.
Lavori sotto tensione
Terzo scenario: il tecnico deve intervenire direttamente su un morsetto nudo che resta alimentato. In bassa tensione, il lavoro è sotto tensione quando l’operatore entra in contatto con una parte attiva con il corpo oppure tramite attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che maneggia o indossa.
L’operatore deve essere PES o PAV e possedere l’idoneità per quello specifico lavoro. Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/2008), all’articolo 82, stabilisce che, fino a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, i lavori su parti in tensione siano affidati a lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo la pertinente normativa tecnica.
A chi servono PES, PAV e PEI?
La risposta arriva più facilmente dai verbi del lavoro quotidiano: installare, sostituire, modificare, manutenere, provare, misurare o cercare un guasto possono esporre al rischio elettrico.
Elettricisti e installatori sono i casi più evidenti; possono rientrare anche manutentori, collaudatori, tecnici di macchine e impianti e addetti all’automazione. Il nome della mansione, da solo, non determina PES, PAV o idoneità: contano le attività realmente affidate e il modo in cui vengono svolte.
Un programmatore di PLC (controllore logico programmabile) che lavora soltanto sul software con il quadro chiuso affronta un’esposizione diversa dal collega che apre lo stesso quadro e opera vicino a morsetti accessibili in tensione.
Questo dettaglio deve emergere dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dall’organizzazione del lavoro. PES e PAV riguardano dunque competenza e sicurezza nelle attività considerate; non sono, da sole, un’abilitazione generale alla professione di elettricista.
Come vengono attribuite PES, PAV e l’idoneità ai lavori sotto tensione?
Per un lavoratore dipendente, l’attribuzione di PES o PAV compete al datore di lavoro e va formalizzata per iscritto, specificando le tipologie di lavoro interessate.
Nella pratica si parla spesso di “nomina PES/PAV” e nei materiali tecnici ricorre anche “qualifica”: il punto operativo è che il riconoscimento riguarda i lavori indicati nell’atto, anziché un titolo professionale valido su qualunque impianto.
Se tra le attività da affidare rientrano lavori sotto tensione in bassa tensione (BT), il datore di lavoro valuta separatamente anche l’idoneità. Se la valutazione ha esito positivo, la riconosce e la formalizza per i lavori sotto tensione che intende affidare a quella persona.
Quali requisiti deve valutare il datore di lavoro?
La valutazione del datore di lavoro mette in relazione la persona con i lavori da affidarle. Per PES e PAV considera:
- conoscenze pertinenti: impianto, rischio elettrico e regole di sicurezza applicabili;
- esperienza mirata: attività già svolte e familiarità con impianti comparabili;
- capacità operativa: riconoscere i pericoli e applicare correttamente le misure previste;
- formazione pratica documentata: addestramento, simulazioni o affiancamento e relativi esiti;
- affidabilità nel lavoro: equilibrio, attenzione, precisione e comportamento orientato alla sicurezza.
Per l’idoneità ai lavori sotto tensione si aggiungono attività lavorative e formative pregresse, curriculum professionale e requisiti psicofisici; per gli aspetti sanitari contano le valutazioni del medico competente, quando previste.
Il giudizio sanitario resta distinto dall’idoneità ai lavori sotto tensione. Attestato e anzianità, presi da soli, non sono sufficienti: il giudizio del datore deve riferirsi agli interventi da affidare.
Datori di lavoro e lavoratori autonomi: come funziona l’autocertificazione?
Per il datore di lavoro che esegue personalmente lavori elettrici e per il lavoratore autonomo la CEI 11-27 contempla, quando il committente la richiede, l’autocertificazione della condizione di PES/PAV e dell’eventuale idoneità.
La dichiarazione va sostenuta da elementi ricostruibili come conoscenze teoriche, pratiche e legislative sulla sicurezza, percorsi formativi, esperienze e ruoli svolti, tipologie di impianti trattati.
Per i lavori sotto tensione è importante anche l’esperienza pertinente agli interventi dichiarati. È una dichiarazione professionale documentabile e non un’etichetta generica.
Quando è obbligatorio il corso PES PAV PEI?
Prima dell’attribuzione, il lavoratore deve possedere le conoscenze teoriche e pratiche necessarie al lavoro.
Quando mancano, la CEI 11-27 prevede che possano essere fornite direttamente dal datore di lavoro o acquisite con corsi specifici interni o esterni, integrati dalla preparazione operativa. Il D.Lgs. 81/2008 non istituisce un corso denominato per legge “PES PAV PEI”.
L’attestato documenta la formazione; non attribuisce da solo PES, PAV o idoneità.
PES, PAV e PEI hanno una scadenza?
La cadenza dei cinque anni riguarda l’aggiornamento della formazione: la CEI 11-27:2025 conferma un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale su contenuti pertinenti all’ambito specifico.
PES e PAV non scadono automaticamente ogni cinque anni: restano legate ai requisiti e ai lavori indicati, e il datore di lavoro può rivedere o revocare l’attribuzione quando quelle condizioni cambiano.
Per l’idoneità ai lavori sotto tensione il controllo segue più da vicino l’attività reale: va mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti, rivista ogni volta che serve e la norma indica come buona prassi un riesame annuale.
Una sola “scadenza PEI” confonderebbe quindi due controlli diversi: l’aggiornamento formativo almeno quinquennale e il riesame dell’idoneità per gli interventi autorizzati.
Qual è la normativa di riferimento per PES, PAV e PEI?
Legge e norme tecniche svolgono ruoli diversi. Il D.Lgs. 81/2008 nel testo coordinato è la fonte legislativa: l’articolo 80 riguarda la valutazione del rischio elettrico, l’82 i lavori sotto tensione e l’83 quelli in prossimità. I riferimenti tecnici sono:
- 2024 – CEI EN 50110-1: quadro europeo generale da cui deriva la CEI 11-27:2025;
- 2025 – CEI 11-27, VI edizione: pubblicata nell’ottobre 2025 e vigente da novembre; sostituisce l’edizione 2021. L’Errata Corrige vigente da gennaio 2026 aggiorna alcuni rimandi interni e non costituisce una nuova edizione;
- 2026 – CEI 11-15: norma distinta, pubblicata nell’aprile 2026, per i lavori sotto tensione su impianti di media e alta tensione in corrente alternata.
Le tre date indicano quindi documenti diversi. Per PES, PAV e idoneità, il riferimento tecnico centrale resta la CEI 11-27:2025.


