Videoterminalista: chi è, pause, rischi e visita medica
Il videoterminalista è il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste.
VDT significa videoterminale: uno schermo che visualizza informazioni testuali o grafiche. Possono quindi rientrare nella definizione sia un impiegato amministrativo sia un progettista: conta il lavoro effettivamente svolto. Il riferimento legislativo è l’articolo 173 del decreto legislativo 81/2008.
In questo articolo
- Le 20 ore settimanali e le attività escluse
- Le pause e il cambio di attività
- I rischi per la salute
- Gli obblighi aziendali e il DVR
- La postazione corretta
- Le visite mediche e gli occhiali
- Il lavoro in smart working
- La formazione
Le 20 ore settimanali: conteggio e attività escluse
Nel conteggio settimanale si deducono le interruzioni previste dall’articolo 175. Cinque giornate con quattro ore effettive raggiungono la soglia ma sono possibili altre distribuzioni. Le 20 ore non indicano un limite massimo di lavoro.
Per esempio, un part-time di 20 ore con 16 ore effettive al videoterminale e le altre dedicate a compiti senza schermo resta sotto soglia. Anche in questo caso valgono gli obblighi generali di valutazione e prevenzione dei rischi.
Il Titolo VII, la parte del decreto dedicata ai videoterminali, prevede alcune esclusioni fra cui l’uso dei registratori di cassa e dei sistemi informatici montati a bordo dei mezzi di trasporto. Per tablet e smartphone occorre valutare l’impiego concreto: la sola dimensione dello schermo non basta a escluderli.
Le pause del videoterminalista: durata e cambio di attività
Il videoterminalista ha diritto a interruzioni mediante pause o cambi di attività.
Le modalità dipendono dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In assenza di disposizioni contrattuali, l’articolo 175 prevede 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale.
Nell’organizzare queste interruzioni occorre ricordare che:
- la pausa fa parte dell’orario di lavoro retribuito;
- le pause non possono essere accumulate per entrare dopo o uscire prima;
- l’attesa della risposta del sistema resta tempo di lavoro quando occorre rimanere alla postazione;
- il medico competente può indicare temporaneamente interruzioni diverse per esigenze individuali.
Un cambio di attività interrompe il lavoro al video, rispettando le modalità previste per le interruzioni: può essere, per esempio, una riunione senza schermi. Passare dal foglio di calcolo alle email mantiene invece l’impegno sul monitor.
In un turno di otto ore il numero delle pause dipende quindi dai periodi effettivi di lavoro continuativo e dall’alternanza dei compiti.
Durante l’interruzione è utile muoversi e guardare lontano. Lo smartphone, invece, mantiene la messa a fuoco a distanza ravvicinata e non favorisce il recupero visivo.
I rischi del videoterminalista: vista, postura e affaticamento mentale
L’uso prolungato del computer può favorire affaticamento visivo con bruciore o secchezza degli occhi e disturbi muscolo-scheletrici come dolori al collo o alla schiena.
Le diverse difficoltà possono influenzarsi vicendevolmente: per mettere a fuoco meglio si tende talvolta ad avvicinare la testa allo schermo, costringendo il collo in una posizione forzata. È un meccanismo descritto nel documento scaricabile dall’INAIL, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Programmi difficili da usare e ritmi poco sostenibili possono accrescere l’affaticamento mentale. Questi fattori vanno considerati nella valutazione dei rischi trasversali, anche per prevenire il tecnostress, lo stress associato all’uso delle tecnologie digitali nel lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro e il rischio videoterminali nel DVR
Il datore di lavoro valuta il rischio VDT e ne riporta gli esiti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR). L’analisi considera le condizioni della postazione insieme all’organizzazione dei compiti.
Vi collaborano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene consultato preventivamente.
Checklist per il DVR. Raccogli almeno queste informazioni per valutare il rischio da videoterminale:
- Mansioni e tempi: attività svolte, ore effettive settimanali al video e loro distribuzione nella giornata.
- Postazioni: attrezzature utilizzate, regolazioni disponibili, eventuali scrivanie condivise e difficoltà d’uso segnalate.
- Organizzazione: interruzioni previste, compiti alternativi allo schermo e carichi di lavoro.
- Interventi: criticità da risolvere, misure proposte, persone incaricate e tempi di attuazione.
- Formazione e visite: percorso già svolto, scadenze dei controlli sanitari e prescrizioni del medico da applicare.
Il medico competente utilizza le informazioni su mansioni ed esposizione per programmare i controlli sanitari. Le segnalazioni dei lavoratori aiutano a verificare se le misure adottate funzionano nell’attività quotidiana.
Per esempio, un nuovo programma gestionale può aumentare il tempo al video senza cambiare il nome della mansione. Se la modifica è significativa per salute e sicurezza, vanno aggiornate la valutazione e le misure di prevenzione, come prevede l’articolo 29.
La postazione corretta al videoterminale
L’ergonomia aiuta ad adattare la postazione alla persona e alle attività da svolgere. Le regolazioni sono collegate: alzare la sedia modifica anche la posizione degli occhi rispetto allo schermo. L’Allegato XXXIV del decreto raccoglie i requisiti minimi per le attrezzature e l’ambiente di lavoro.
Schermo e tastiera: distanza dagli occhi e illuminazione
Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile. Per chi lavora prevalentemente seduto, va posto di fronte, a circa 50–70 cm dagli occhi, con il bordo superiore poco sotto la loro altezza.
I caratteri devono essere leggibili e l’immagine stabile, con luminosità e contrasto regolabili. Se per leggere ci si sporge in avanti, è utile controllare anche la dimensione dei caratteri.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e inclinabile, con spazio davanti per gli avambracci. Il mouse va sullo stesso piano, facilmente raggiungibile.
Per evitare riflessi e abbagliamento è utile avere le finestre di lato rispetto alla postazione, regolando la luce con tende o altre schermature. Anche le lampade vanno disposte evitando riflessi sul monitor.
Il comfort dipende anche dall’ambiente circostante: il rumore delle attrezzature deve consentire di concentrarsi e comunicare; le condizioni microclimatiche, come temperatura e umidità, devono essere confortevoli.
Scrivania, sedia, braccioli e poggiapiedi
La scrivania deve essere stabile con una superficie poco riflettente e un’altezza indicativa di 70–80 cm.
Sotto il piano serve spazio per muovere le gambe e avvicinare la sedia; intorno, per alzarsi e cambiare posizione.
La sedia deve essere stabile e girevole, con dimensioni adatte alla persona e seduta regolabile in altezza indipendentemente dallo schienale. Quest’ultimo deve sostenere la zona dorso-lombare, essere regolabile in altezza e inclinazione e mantenere la posizione scelta.
Seduta e schienale devono avere bordi smussati ed essere realizzati con materiali traspiranti e facili da pulire.
Se presenti, i braccioli devono poter entrare sotto il piano senza ostacolare una posizione comoda.
Il poggiapiedi va messo a disposizione di chi lo desideri per assumere una postura adeguata delle gambe evitando che scivoli durante l’uso.
È utile, per esempio, quando la regolazione della sedia lascia i piedi senza un buon appoggio a terra.
L’uso prolungato del computer portatile
Sollevare il portatile per portare lo schermo all’altezza corretta significa alzare anche la tastiera incorporata. Per l’impiego prolungato, l’Allegato richiede una tastiera esterna e un mouse o altro puntatore esterno, oltre a un supporto idoneo per lo schermo.
In questo modo si può regolare la posizione del monitor mantenendo le mani sul piano di lavoro.
La visita medica obbligatoria per il videoterminalista
Alle misure sulla postazione si affianca la sorveglianza sanitaria, il percorso di controlli che valuta la salute in relazione ai rischi lavorativi. Per il videoterminalista comprende la visita preventiva prima dell’assegnazione alla mansione e verifiche successive, secondo gli articoli 41 e 176.
Medico competente e visita oculistica: quali controlli sono previsti
Il medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria aziendale, valuta in particolare la vista e l’apparato muscolo-scheletrico. L’oculista interviene quando serve un approfondimento specialistico: il controllo previsto per il videoterminalista non coincide automaticamente con una visita oculistica completa.
Gli eventuali esami del sangue dipendono dai rischi e dal protocollo sanitario, cioè dal programma degli accertamenti stabilito dal medico. Il solo lavoro al VDT non impone analisi uguali per tutti. Durante la visita è utile descrivere quando compaiono i disturbi e quali attività li accompagnano.
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione che indica se e a quali condizioni la persona può svolgere quel lavoro. Il datore riceve il giudizio; i dati clinici restano coperti dal segreto professionale.
L’azienda deve attuare le prescrizioni o limitazioni indicate e sostenere i costi delle visite e degli accertamenti necessari.
La periodicità delle visite: ogni 2 o 5 anni
Per i lavoratori giudicati idonei, l’articolo 176 stabilisce queste periodicità ordinarie:
Il medico competente può stabilire frequenze diverse nei casi particolari e fissa il controllo successivo in caso d’inidoneità temporanea.
Il lavoratore può chiedere una visita di controllo prima della scadenza. Anche chi usa il computer per meno di 20 ore settimanali può presentare la richiesta prevista dall’articolo 41; spetta al medico competente valutare se sia correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che l’attività lavorativa potrebbe aggravare.
Gli occhiali del videoterminalista: quando paga il datore di lavoro
L’articolo 176, comma 6, prevede che il datore fornisca a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva quando ricorrono entrambe queste condizioni:
- le visite ne accertano la necessità per il lavoro al videoterminale;
- per quell’attività non è possibile utilizzare i normali dispositivi di correzione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza C-392/21 del 22 dicembre 2022, chiarisce che possono rientrarvi gli occhiali destinati a correggere o prevenire disturbi visivi connessi alle esigenze del lavoro al video, anche se utilizzabili fuori dal lavoro. Il disturbo non deve necessariamente essere stato causato dal computer.
L’obbligo può essere assolto con la fornitura diretta o il rimborso delle spese necessarie. Un premio generico in busta paga non sostituisce questa copertura.
Prima dell’acquisto conviene chiarire con il medico competente e l’azienda quale dispositivo è necessario e come avvengono la fornitura o il rimborso. Una generica dicitura commerciale «occhiali per computer», da sola, non dimostra che il costo spetti al datore di lavoro.
Per organizzare le visite dei videoterminalisti in relazione ai rischi individuati in azienda, puoi richiedere il nostro servizio di medicina del lavoro.
Videoterminalista in smart working: l’informativa sui rischi
Il lavoro agile può svolgersi in locali che l’azienda non ha titolo a utilizzare o gestire, come di regola l’abitazione del dipendente. È a questi ambienti, fuori dalla disponibilità giuridica del datore, che si riferisce l’articolo 3, comma 7-bis, del decreto 81/2008.
La disposizione prevede che gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare sui videoterminali, siano assolti attraverso un’informativa scritta.
L’azienda deve consegnare l’informativa almeno ogni anno al lavoratore e all’RLS, individuando i rischi generali e quelli specifici del lavoro svolto fuori sede. Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione, anche nella scelta e nell’uso della postazione.
Il comma 7-bis è stato introdotto dalla legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile. L’obbligo dell’informativa annuale era già previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017 sul lavoro agile.
La formazione sui rischi da videoterminale
L’articolo 177 richiede informazioni e formazione adeguata sulle misure applicabili alla postazione e sulle modalità di lavoro, con attenzione alla protezione degli occhi e della vista.
Il lavoratore deve quindi poter capire come regolare gli strumenti che usa e come applicare le misure previste per la propria attività.
Un corso per videoterminalisti va coordinato con il percorso di formazione sulla sicurezza del lavoratore, considerando le mansioni effettive e quanto già appreso. L’articolo 177 non fissa un corso identico di quattro ore per tutti: durata e aggiornamento vanno verificati rispetto al percorso applicabile e ai rischi presenti.
Individuare correttamente i videoterminalisti richiede quindi di verificare le ore effettive al video e la distribuzione delle attività, non soltanto il nome della mansione. La valutazione deve poi considerare l’organizzazione del lavoro e le caratteristiche della postazione, così da definire interruzioni, sorveglianza sanitaria, formazione e misure da riportare nel DVR.



