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Chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento dei formatori

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Aggiornamento formatori

Un interpello risponde ad un quesito sull’obbligo di aggiornamento contenuto nei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro riportati nel decreto 6 marzo 2013. Cosa significa il termine “alternativamente”?

Il 2 novembre 2015 la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, ha finalmente pubblicato alcuni nuovi chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza e principalmente sull’aggiornamento formatori. E uno dei nuovi interpelli interviene su un tema, quello dei criteri di qualificazione del formatore, che aveva già dato adito a due chiarimenti passati:
– Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;
– Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.

Il nuovo interpello si sofferma in particolare sul tema dell’obbligo di aggiornamento del formatore sulla sicurezza, come indicato nel Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013 relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”.

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Prima di affrontare il quesito specifico e la risposta della Commissione, riportiamo brevemente la parte dell’allegato al decreto che parla dell’aggiornamento:

AGGIORNAMENTO FORMATORI PROFESSIONALE

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

L’Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013”, risponde dunque ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori) inviato alla Commissione per gli interpelli il 15 giugno 2015.

L’interpellante vuole sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore“.

Il decreto 6 marzo 2013 “stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.
E il triennio “decorre:
– dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente é tenuto alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell ‘area tematica di competenza”.

E finalmente, dopo aver ricordato il campo di applicazione del decreto (che, ricordiamo, probabilmente si amplierà con i futuri interventi normativi), dopo aver ribadito il significato del triennio e aver riportato le indicazioni sull’aggiornamento, l’interpello arriva al dunque: il significato di “alternativamente”.

Con il termine “alternativamente” – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

Commissione per gli interpelli – Interpello n. 9/2015 con risposta del 2 novembre 2015 ad un quesito della Federcoordinatori – Prot. 37/0018530/MA007.A001.1471 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 – criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

Fonte: puntosicuro.it

 

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