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Le definizioni della Norma CEI 11-27 per i lavori elettrici

norma cei 11 27 sui lavori elettrici: definizioni

Impianto elettrico: la sicurezza

Prima di parlare dei vari tipi di lavori elettrici è bene ricordare che la sicurezza di un impianto elettrico dipende soprattutto dal rispetto delle norme sia per quanto riguarda la struttura degli impianti, sia per quanto riguarda i singoli componenti impiegati. Diverse statistiche hanno dimostrato che la maggior parte degli incidenti sono imputabili alla inosservanza delle norme; soprattutto negli ambienti di lavoro è stata rilevata la seguente suddivisione degli infortuni elettrici:

  • 50% causati da errore umano con prevalenza su lavori effettuati sotto tensione o ritenuti erroneamente fuori tensione;
  • 35% causati dal mancato rispetto delle norme;
  • 10% causati da prese eccessivamente sovraccaricate con prese multiple e adattatori vari;
  • 5% causati da apparecchiature non conformi alle norme.

Con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, diviene obbligatorio, nel caso di lavori elettrici in tensione, riconoscere l’idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento è la norma CEI 11-27 terza edizione, “Esecuzione di lavori su impianti elettrici”, con i requisiti minimi di formazione, cje puoi anche acquisire tramite il nostro corso per addetto ai lavori elettrici. per operare fuori tensione sui sistemi elettrici di categoria 0, I, II, III e sotto tensione sui sistemi di categoria 0 e I.

In attesa della pubblicazione della quarta edizione della norma CEI 11-27, quella attuale che è in vigore dal 2005, si pone come traduzione della norma CEI EN 50110 che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che ogni Stato aderente al CENELEC deve garantire nella realizzazione della propria normativa nazionale.

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La norma CEI 11-27 fornisce le seguenti definizioni:

  1. Lavoro elettrico attività lavorativa svolta su parti attive accessibili o nella vicinanza di esse con il pericolo per l’operatore di folgorazione o di ustioni da arco elettrico. Esempi di lavori elettrici sono: misure, verifiche, manutenzioni, prove, ispezioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, sostituzioni. Si è in presenza di un lavoro elettrico solo quando viene coinvolta una parte attiva di un impianto elettrico, per cui la realizzazione di un nuovo impianto non è un lavoro elettrico, almeno fino a quando non è allacciato alla fonte di alimentazione;
  2. Bassa tensione (BT) viene assunto come bassa tensione il livello uguale o inferiore a 1000 V in corrente alternata e uguale o inferiore a 1500 V in corrente continua;
  3. Zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area di lavoro sotto tensione;
  4. Zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l’assenza di rischio elettrico;
  5. Distanza di sicurezza non è quantificata numericamente, la norma si limita ad affermare che una distanza si ritiene sicura nel momento in cui l’operatore che vi si trova con i piedi, per quanti movimenti involontari possa fare in ogni direzione, non riesce a penetrare nella zona di lavoro sotto tensione. La distanza di sicurezza va quindi individuata caso per caso valutando i seguenti fattori: tensione nominale dell’impianto con la quale è possibile ricavare la DV; tipologia del lavoro da svolgere; dimensioni delle attrezzature che dovranno essere impiegate; qualificazione del personale impiegato;
  6. SupervisioneComplesso di attività svolte da PES, finalizzate a predisporre ambienti, misure di prevenzione e protezione, modalità d’ intervento, istruzioni, organizzazione complessiva in modo tale da minimizzare i rischi. La supervisione è un’ attività svolta prima di eseguire un lavoro, durante un lavoro o dopo l’ esecuzione di un lavoro ai fini di sovraintendere a dette attività ed allo scopo di controllare che vengano rispettate, in particolare, le prescrizioni generali di sicurezza aziendali”.
  7. SorveglianzaLa sorveglianza oltre ad una possibile supervisione, specialmente richiesta per i lavori complessi, è un’attività di controllo continuativo svolta da PES o PAV nei confronti di altre PAV, generalmente con minore esperienza delle prime, o in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose che queste ultime potrebbero compiere ignorandone il grado di rischio”.
  8. Terra di lavoro è la messa a terra ed in cortocircuito delle parti attive messe fuori tensione al fine di ottenere un ulteriore grado di sicurezza, la sua realizzazione è obbligatoria per lavori con tensione superiore a 1000 V, in bassa tensione è resa obbligatoria solo se non è stato possibile il sezionamento di tutte le possibili alimentazioni. Inoltre è resa obbligatoria, sempre in bassa tensione, sulle linee elettriche aeree nel caso vi siano rischi di contatti diretti o influenze con altre linee, nel caso la messa a terra non fosse possibile occorre procedere come se il lavoro fosse eseguito sotto tensione;
  9. Persona preposta alla conduzione dell’impianto (Responsabile dell’Impianto, RI) è la persona a cui viene assegnato, dal datore di lavoro, il ruolo di conduzione dell’impianto; in presenza di impianti di grandi dimensioni e potenza la conduzione dell’impianto può essere affidata ad una vera e propria organizzazione comprendente uomini, mezzi e attrezzature (reparto interno all’azienda); in altri casi le risorse possono essere esterne all’azienda (affidate in appalto a ditta specializzata ed abilitata). Il responsabile di queste eventuali unità operative è sempre il RI che comunque può delegare, di volta in volta, una parte dei propri compiti.
  10. Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto ai Lavori, PL) è una persona alla quale è affidato il compito di attuare e mantenere in opera sul posto di lavoro, le misure di sicurezza stabilite e riportate nei documenti quali il piano di lavoro, il piano di sicurezza aziendale, verificandone l’effettiva applicabilità. Il PL rimanendo costantemente sul posto di lavoro può risolvere eventuali rischi insorti durante i lavori e non previsti in sede di pianificazione, anche lui può delegare una parte dei compiti, quando lo ritiene opportuno, rimanendo sempre l’unico responsabile.
  11. Impianto e lavoro complesso. Un impianto si deve ritenere complesso quando: i suoi circuiti sono molto articolati, tali da essere passibili di errori di valutazione; i circuiti o i componenti risultano poco controllabili a vista da chi sta effettuando un intervento; le fonti di alimentazione sono più di una in quanto comprende gruppi elettrogeni o soccorritori statici oppure prevede utenze privilegiate; vi è presenza di impianti o componenti in media o alta tensione. Nell’eventualità di un lavoro complesso i margini di incertezza devono essere superati mediante: una completa ed accurata documentazione (schemi elettrici e planimetrie); l’esperienza e la competenza del personale impiegato; la rigorosità delle procedure aziendali.
  12. Piano di Lavoro (PdL) è di esclusiva competenza del Responsabile dell’Impianto che dovrà predisporlo dopo aver consultato il Preposto ai Lavori cui il lavoro verrà affidato e tenendo conto delle sue osservazioni; è un documento che individua l’assetto che l’impianto deve assumere e mantenere durante i lavori al fine di ridurre il rischio elettrico, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal RI per assunzione di responsabilità. Qualora su uno stesso impianto venissero previsti più lavori affidati a PL diversi, per ogni lavoro deve essere approntato un PdL diverso e trattandosi dello stesso impianto dovranno riportare tutti la firma dello stesso RI;
  13. Piano di intervento è di esclusiva competenza del Preposto ai Lavori, è un documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal PL per assunzione di responsabilità;
  14. Consegna dell’impianto è effettuato tramite apposito verbale cartaceo dal Responsabile dell’Impianto al Preposto ai Lavori e rappresenta la garanzia che l’impianto risulta conforme a quanto stabilito nel PdL e che vi rimarrà fino alla restituzione a lavori ultimati.
  15. Persona esperta (PES) è una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da coordinare ed istruire altri lavoratori a lui affidati e soprattutto di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. E’ una figura di elevata professionalità e capacità, per cui è ad essa che devono essere affidati i lavori più complessi e a maggior rischio. Un lavoratore può essere designato come PES solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PES, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale.
  16. Persona avvertita (PAV) è una persona che possiede solo alcune delle caratteristiche della PES oppure le possiede tutte ma in misura inferiore. Questa figura professionale è in grado di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità solamente in seguito alle istruzioni ricevute da una PES e/o sotto la sua sorveglianza. Un lavoratore può essere designato come PAV solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PAV, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale, in alternativa può affiancarlo per un periodo ad una PES o può richiedere al lavoratore di frequentare un corso di formazione ( come ad esempio il nostro corso per addetto ai lavori elettrici);
  17. Persona comune (PEC) è una persona che non è in grado di gestire lavoro e rischio elettrico in autonomia, può operare autonomamente solo in totale assenza di rischio elettrico mentre può operare in presenza di rischio elettrico solo sotto costante sorveglianza di una PES o PAV;
  18. Persona idonea (PEI) è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione. Un lavoratore può essere designato come PEI, dal datore di lavoro dopo aver frequentato un apposito corso di formazione riconosciuto (la norma CEI 11-27 suggerisce un corso della durata minima di 12 ore), oppure attraverso la formazione per affiancamento ovvero un periodo di addestramento con una PEI già in essere.

Nella norma CEI 11-27, sono riportati i moduli formativi con le relative competenze teoriche e pratiche (livelli di competenze teoriche 1A e 1B, livelli di competenze pratiche 2A e 2B) la cui frequentazione può costituire un valido supporto per il datore di lavoro al fine di assegnare la prescritta qualifica al proprio personale; questo fermo restando che l’attribuzione dei profili PES, PAV, PEC, e PEI costituisce un’autonoma decisione del datore di lavoro che può revocarla, per iscritto, in qualsiasi momento a sua discrezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o consulenza contatti i Ns TECNICI in ufficio allo 0809648231 o tramite il seguente form https://corsisicurezzalavoroweb.it/contatti/

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