DVR aziendale: cos’è, cosa contiene e quando va aggiornato
Secondo il Rapporto annuale di vigilanza 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’attività ispettiva svolta con INPS e INAIL ha registrato un tasso generale di irregolarità del 74% sulle ispezioni definite.
Nel solo ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le ispezioni definite sono state 40.474, con 33.249 casi irregolari: un tasso di irregolarità dell’82,1% calcolato sulle ispezioni definite.
Il report segnala anche quasi 90.000 violazioni penali in materia prevenzionistica.
Tra le gravi violazioni contestate nei provvedimenti di sospensione compare anche la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, pari al 44% delle fattispecie rilevate.
Il DVR aziendale mette nero su bianco rischi, misure, procedure e interventi da programmare. In questa guida vediamo quando è obbligatorio, cosa deve contenere, dove va custodito, quando aggiornarlo e quali errori evitare.
Cos’è il DVR aziendale
Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è il documento con cui il datore di lavoro individua i pericoli dell’attività, valuta i rischi per i lavoratori e definisce misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi è il processo; il DVR ne è la formalizzazione documentale.
La valutazione riguarda ambienti, mansioni, attrezzature, impianti, sostanze, organizzazione del lavoro e gruppi esposti a rischi particolari.
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 include anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, alla gravidanza, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
RSPP, medico competente, consulenti e figure tecniche possono supportare il processo ma la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.
Cosa significa DVR
DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi.
La parola “valutazione” è il cuore del documento: il DVR serve a capire cosa può andare storto, quanto può essere grave e quali interventi hanno priorità.
La valutazione riguarda rischi fisici, meccanici, chimici, biologici, organizzativi e psicosociali. Una macchina priva di protezioni, un turno mal gestito o un carico di lavoro non sostenibile appartengono tutti allo stesso sistema di prevenzione.
DVR ordinario e DVR con procedure standardizzate
Il DVR può essere redatto in forma ordinaria oppure, nei casi previsti, secondo procedure standardizzate.
Le procedure standardizzate sono una modalità semplificata prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008: riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e possono essere utilizzate, con limiti ed esclusioni, anche da aziende fino a 50 lavoratori.
Restano escluse, tra le altre, le aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione o amianto.
La scelta va verificata in base all’attività svolta e ai rischi presenti, non solo al numero di lavoratori.
Anche quando si usa una procedura semplificata, il documento deve descrivere la realtà dell’azienda: mansioni, ambienti, attrezzature, sostanze, procedure e rischi effettivi.
Differenza tra DVR, DUVRI, POS e PSC
DVR e DUVRI appartengono allo stesso sistema di prevenzione, ma hanno funzioni diverse.
Il DVR riguarda i rischi dell’organizzazione aziendale: ambienti, mansioni, attrezzature, sostanze, procedure e misure di prevenzione.
Il DUVRI entra in gioco negli appalti, nei contratti d’opera o di somministrazione, quando più imprese o lavoratori autonomi operano nello stesso contesto e possono generare rischi da interferenza.
In questi casi, il datore di lavoro committente promuove cooperazione e coordinamento, elaborando un documento che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI va adeguato all’evoluzione di lavori, servizi o forniture.
L’obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo presenza di rischi particolari: incendio di livello elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione, agenti biologici, amianto o atmosfere esplosive.
Questa tabella aiuta a distinguere i principali documenti collegati alla sicurezza aziendale e di cantiere.
| Documento | Quando serve | Chi lo redige | Funzione |
|---|---|---|---|
| DVR | Aziende con almeno un lavoratore | Datore di lavoro | Valuta i rischi dell’organizzazione aziendale |
| DVR con procedure standardizzate | Alcune aziende di minori dimensioni | Datore di lavoro | Semplifica la valutazione, mantenendola specifica |
| DUVRI | Appalti con rischi da interferenze | Datore di lavoro committente | Coordina i rischi generati dalla presenza di più imprese o lavoratori autonomi |
| POS | Cantieri temporanei o mobili | Datore di lavoro dell’impresa esecutrice | Descrive le misure operative di sicurezza dell’impresa in cantiere |
| PSC | Cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici | Coordinatore per la sicurezza | Coordina rischi, fasi lavorative e interferenze tra imprese in cantiere |
DVR e patente a crediti nei cantieri
Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti, salvo i casi esclusi dalla disciplina.
Tra i requisiti per il rilascio rientra il possesso del DVR, quando previsto, attestabile tramite dichiarazione sostitutiva.
In più, quando l’azienda potrebbe adottare le procedure standardizzate ma sceglie un DVR ordinario, possono essere attribuiti 3 crediti aggiuntivi.
Una dichiarazione non veritiera sul possesso del DVR può incidere sul mantenimento della patente.
Quando il DVR è obbligatorio
Il DVR è obbligatorio per il datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, secondo la nozione ampia prevista dal D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo non dipende soltanto dal contratto a tempo indeterminato. Conta l’inserimento della persona nell’organizzazione aziendale: possono rientrare apprendisti, tirocinanti, stagisti, soci lavoratori, lavoratori somministrati e figure equiparate.
In caso di nuova impresa, la valutazione dei rischi deve partire subito; il DVR può essere formalizzato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Nel frattempo devono già risultare documentati misure di prevenzione, procedure, ruoli, mansioni a rischio ed elementi essenziali previsti dall’art. 28.
Quando il Documento di Valutazione dei Rischi non è obbligatorio
L’obbligo di DVR riguarda il datore di lavoro con lavoratori inseriti nella propria organizzazione.
Lavoratore autonomo, ditta individuale senza lavoratori e impresa familiare senza lavoratori esterni seguono un perimetro diverso.
La situazione cambia quando nell’attività entra una persona inserita nell’organizzazione del datore di lavoro: dipendente, apprendista, tirocinante, stagista, lavoratore somministrato o figura equiparata.
Dove deve essere custodito il DVR
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Può essere conservato in formato cartaceo o digitale e deve essere disponibile in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza competenti.
Data certa o data attestata del DVR
La data certa o attestata è un requisito del DVR.
Serve a dimostrare che il documento esisteva già in un determinato momento, ad esempio prima di un controllo, di un aggiornamento o di un infortunio.
La sottoscrizione del datore di lavoro è il riferimento principale; le firme di RSPP, RLS/RLST e medico competente, ove nominato, rilevano ai soli fini della prova della data.
Per i documenti digitali possono essere usati marca temporale, protocollo informatico o PEC.
Per il cartaceo è utile un corpo unico, ordinato e non facilmente alterabile.
Cosa contiene il DVR
Il contenuto minimo del DVR è definito dalla legge, anche se la normativa lascia al datore di lavoro la scelta dei criteri da adottare per la valutazione. Un DVR completo deve includere almeno:
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con indicazione dei criteri adottati;
- misure di prevenzione e protezione già attuate;
- dispositivi di protezione individuale adottati;
- programma degli interventi per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- procedure per attuare le misure previste;
- ruoli aziendali incaricati dell’attuazione, con competenze e poteri adeguati;
- nominativi di RSPP, RLS/RLST e medico competente, ove nominato;
- mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
- data certa o data attestata.
Il DVR deve essere chiaro, completo e utilizzabile. Un documento pieno di formule astratte aiuta poco: serve una mappa operativa della prevenzione aziendale.
Deve spiegare quali rischi sono presenti, con quali criteri sono stati valutati, quali misure sono già state adottate e quali interventi restano da programmare.
Come una planimetria antincendio aiuta a capire dove andare in emergenza, il DVR deve aiutare datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente e lavoratori a orientarsi nella gestione quotidiana della sicurezza.
Esempio di struttura di un DVR aziendale
Un DVR può essere organizzato in sezioni: anagrafica aziendale, descrizione di ambienti e mansioni, organigramma della sicurezza, metodologia di valutazione, elenco dei rischi, misure adottate, DPI, formazione, procedure, programma di miglioramento e firme con data certa o attestata.
Checklist rapida: cosa verificare in un DVR
Questa checklist aiuta a fare un primo controllo sulla completezza del Documento di Valutazione dei Rischi. Ogni punto va poi adattato alla realtà dell’azienda, alle mansioni, agli ambienti e ai rischi effettivi.
- Il DVR descrive attività, ambienti, mansioni, attrezzature, impianti, sostanze e organizzazione del lavoro?
- La relazione sulla valutazione copre tutti i rischi presenti e indica i criteri adottati?
- Sono indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, compresi i DPI adottati?
- È presente un programma di miglioramento con interventi, priorità, tempi e responsabilità?
Sono definite le procedure per attuare le misure previste? - Sono indicati i ruoli aziendali incaricati dell’attuazione, con competenze e poteri adeguati?
- Sono riportati i nominativi di RSPP, RLS/RLST e medico competente, ove nominato?
- Sono individuate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici?
- Il DVR riporta data certa o attestata, sottoscrizione del datore di lavoro e firme previste ai fini della prova della data?
- Risulta aggiornato rispetto a mansioni, attrezzature, sostanze, sedi, reparti, tecnologie, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria?
Anche la consultazione del RLS, o dell’RLST quando previsto, va documentata nel processo di valutazione e aggiornamento.
Come si redige il DVR
Il DVR nasce da una valutazione concreta e non da un fac-simile compilato in modo automatico.
In molte aziende il sopralluogo è decisivo: permette di osservare reparti, postazioni, macchine, impianti, sostanze, procedure e abitudini operative.
La responsabilità resta del datore di lavoro che effettua la valutazione con il supporto delle figure della prevenzione previste dalla normativa.
Consulenti e tecnici possono supportare il processo quando servono competenze specialistiche, misurazioni strumentali o valutazioni di dettaglio.
Identificazione dei pericoli
Dopo la raccolta delle informazioni si identificano i pericoli presenti in attività, ambienti e fasi operative: quelli evidenti, quelli latenti e quelli spesso trascurati.
La giurisprudenza recente conferma che la valutazione deve scendere nel concreto delle attività: macchine, procedure, manuali d’uso, formazione e rischi prevedibili.
I casi principali sono riepilogati nel paragrafo dedicato alla Cassazione.
Valutazione dei rischi
Per ciascun pericolo identificato si valuta il rischio, stimando la probabilità dell’evento e la gravità del danno possibile.
Quando sono necessarie valutazioni strumentali, come per rumore, vibrazioni, agenti fisici o sostanze pericolose, i risultati devono essere documentati secondo criteri tecnici e valori limite previsti dalla normativa.
Misure di prevenzione e protezione
Dopo la valutazione si definiscono misure tecniche, organizzative, procedurali e formative: manutenzione, protezioni collettive, addestramento, DPI e interventi sulla fonte del rischio.
I DPI vanno scelti a valle della valutazione, in rapporto ai rischi residui, alle mansioni e alle condizioni operative.
Programma di miglioramento
Il programma di miglioramento indica interventi, priorità, tempi e responsabilità: trasforma il DVR da fotografia dell’esistente a piano di lavoro.
Criteri e metodologie di valutazione
La normativa richiede di indicare nel DVR i criteri adottati per la valutazione. Possono essere usati approcci consolidati, come matrice rischio-probabilità, metodi INAIL, linee guida regionali o norme tecniche di settore.
Chi redige e firma il DVR
La responsabilità della redazione resta del datore di lavoro, anche quando si avvale di consulenti esterni o professionisti della sicurezza.
Le sottoscrizioni di RSPP, RLS/RLST e medico competente, ove nominati, documentano il coinvolgimento delle figure della prevenzione e rilevano ai fini della prova della data.
Consultazione del RLS nella valutazione dei rischi
Il RLS deve essere consultato in modo preventivo e tempestivo sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione. Il suo parere non sostituisce la responsabilità del datore di lavoro, ma documenta il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di prevenzione.
Per questo può essere utile conservare anche un verbale di consultazione, soprattutto in caso di aggiornamento del DVR o modifiche organizzative rilevanti.
Figure coinvolte nella redazione del DVR
La redazione del DVR coinvolge diverse figure della prevenzione:
- RSPP: supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure di tutela.
- Medico competente: collabora alla valutazione per gli aspetti sanitari, quando è prevista la sorveglianza sanitaria, e definisce il protocollo sanitario.
- RLS: deve essere consultato e ha diritto ad accedere al documento.
Errori da evitare nella stesura del DVR
Gli errori più frequenti nascono da DVR copiati, adattati in superficie o scollegati dall’organizzazione reale. Un documento pensato per un’azienda di logistica, ad esempio, non può descrivere i rischi di una società informatica.
In caso di controllo o infortunio diventa legittimo chiedersi: mansioni, ambienti, attrezzature, sostanze e procedure corrispondono al lavoro svolto ogni giorno?
Se il DVR non supera questo test di coerenza, può essere contestato.
Tra gli errori più ricorrenti rientrano anche l’assenza di procedure attuative, la mancata indicazione dei ruoli e il mancato aggiornamento dopo modifiche significative.
Cosa insegna la Cassazione sul DVR
Le sentenze mostrano come i principi del D.Lgs. 81/2008 si applicano nei casi concreti: macchine, formazione, aggressioni, data certa, procedure, interferenze operative e coerenza del documento.
| Numero Sentenza | Argomento trattato |
|---|---|
| Cass. Pen. 8190/2026 | Carente valutazione dei rischi legati a macchina sbavatrice e sistemi di sicurezza inadeguati. |
| Cass. Pen. 9573/2026 | Manuale d’uso e istruzioni del costruttore devono tradursi in informazione, procedure e comportamenti operativi. |
| Cass. Pen. 14579/2026 | Data certa e aggiornamenti successivi a un infortunio sono elementi delicati sotto il profilo probatorio. |
| Cass. Pen. 37793/2025 | Il rischio di aggressione va valutato quando è prevedibile nel contesto operativo. |
| Cass. Pen. 16217/2026 | Il DVR deve valutare anche le interferenze operative interne alla lavorazione, quando il rischio nasce dall’interazione tra operatori, attrezzature e fasi di lavoro. |
Il punto comune è la coerenza tra documento e lavoro reale: rischi generici, interferenze operative trascurate, procedure assenti o formazione non aderente alle attività possono rendere il DVR insufficiente.
Quali rischi devono essere valutati nel DVR
La valutazione deve coprire tutti i rischi presenti nell’attività. Tra i principali rientrano:
- rischi infortunistici, come cadute, urti, schiacciamenti, tagli, investimento e scivolamenti;
- rischi legati ad attrezzature, macchine e impianti;
- rischi elettrici;
- rischi da incendio ed emergenze;
- rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali;
- rischio chimico, biologico, cancerogeno, mutageno e da sostanze tossiche per la riproduzione;
- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi;
- microclima, illuminazione, videoterminali e organizzazione degli spazi;
- lavoro in quota, lavoro notturno e attività in ambienti particolari;
- amianto, quando può esserci esposizione;
- stress lavoro-correlato e rischi psicosociali.
Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 richiede la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
I rischi psicosociali includono carichi eccessivi, tempi compressi, scarsa autonomia, ruoli poco chiari, conflitti, isolamento, pressioni organizzative, violenze e molestie.
Assenze ricorrenti, turnover, segnalazioni dei preposti, infortuni sfiorati e carichi non sostenibili aiutano a collegare questi rischi alla realtà aziendale.
Per la valutazione sono utili metodologie e strumenti validati come quelli messi a disposizione da INAIL, insieme al contributo del medico competente quando previsto.
Quanto dura il DVR e quando va aggiornato
Il DVR non ha una scadenza unica. Resta valido finché rappresenta in modo corretto rischi, mansioni, ambienti, attrezzature e organizzazione del lavoro.
Va rielaborato quando cambiano elementi rilevanti per salute e sicurezza: processo produttivo, organizzazione del lavoro, tecnologie, attrezzature, sostanze, reparti, sedi o mansioni.
L’aggiornamento è richiesto anche dopo infortuni significativi, evoluzioni tecniche o indicazioni della sorveglianza sanitaria.
In questi casi il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni. Le misure di prevenzione vanno aggiornate subito e comunicate al RLS con idonea documentazione.
Alcune valutazioni specifiche hanno cadenze proprie: almeno quattro anni per gli agenti fisici; tre anni per cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
Anche in assenza di eventi evidenti, una verifica periodica aiuta a controllare se il DVR descrive ancora il lavoro reale.
Sanzioni per DVR assente, incompleto o non aggiornato
Le conseguenze cambiano in base alla violazione. Un DVR assente, incompleto o non aggiornato può esporre il datore di lavoro a sanzioni diverse, oltre a responsabilità più gravi in caso di infortunio.
La mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR espongono il datore di lavoro a sanzioni penali.
L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro.
Nei casi più gravi indicati dalla norma, l’arresto può andare da quattro a otto mesi: ad esempio per aziende a rischio rilevante, attività con esposizione ad agenti biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione, amianto o cantieri con compresenza di più imprese.
Anche un DVR incompleto è sanzionabile. L’assenza di elementi come misure di prevenzione e protezione, programma di miglioramento o procedure attuative comporta un’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro.
Altre omissioni, come una relazione incompleta sulla valutazione dei rischi o la mancata individuazione delle mansioni a rischio specifico, comportano ammende da 1.423,83 a 2.847,69 euro.
Gli importi indicati si riferiscono alla versione dell’art. 55 vigente al momento dell’aggiornamento dell’articolo e possono variare in caso di successive rivalutazioni o modifiche normative.
Quanto costa un DVR aziendale
Il costo del DVR dipende da dimensione aziendale, lavoratori, sedi, mansioni, livello di rischio, attrezzature, sostanze, sopralluoghi, misurazioni tecniche e complessità organizzativa.
Una piccola attività a basso rischio può avere costi contenuti. Aziende con macchinari, sostanze chimiche, rischi fisici, lavoro in quota, movimentazione carichi, cantieri o più unità produttive richiedono valutazioni più articolate.
Se l’azienda ha bisogno di predisporre o aggiornare il documento, può richiedere il servizio di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con una valutazione costruita su attività svolta, sedi, mansioni, attrezzature, sostanze e rischi effettivi..
Il valore del DVR dipende dalla qualità della valutazione: rischi specifici, misure, procedure, responsabilità, formazione e piano di miglioramento.
Novità 2026: lavoro agile, addestramento e rischio amianto
Nel 2026 sono state introdotte alcune modifiche che incidono sull’organizzazione della prevenzione aziendale.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha introdotto un obbligo informativo per il lavoro agile svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
In questi casi, gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, in particolare quelli legati ai videoterminali, sono assolti tramite consegna almeno annuale di un’informativa scritta al lavoratore e al RLS sui rischi generali e specifici.
La stessa legge ha inserito la violazione di questo obbligo informativo tra quelle sanzionate dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
La Legge 34/2026 è intervenuta anche sull’addestramento: deve essere svolto da persona esperta, sul luogo di lavoro, con prova pratica, esercitazione applicata e tracciamento in apposito registro, anche informatizzato. Gli interventi possono usare anche tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Per le aziende con rischio amianto va considerato anche il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, che recepisce la Direttiva UE 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto.
DVR e formazione obbligatoria
Il DVR aiuta a costruire il piano formativo aziendale: mansioni, rischi specifici, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) e procedure indicano quali attività di informazione, formazione e addestramento siano necessarie.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 richiede una formazione sufficiente e adeguata, riferita anche ai rischi delle mansioni e alle misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto aziendale.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Per i lavoratori, la durata minima complessiva resta collegata alla classe di rischio: 8 ore per rischio basso, 12 per rischio medio, 16 per rischio alto.
Se i rischi effettivi lo richiedono, il percorso può essere ampliato.
Per un’azienda, verificare la coerenza tra DVR e piano formativo significa evitare un errore frequente: avere un documento formalmente presente, ma scollegato dalle competenze reali delle persone.
Corsi Sicurezza Lavoro Web mette a disposizione percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, utili per allineare il piano formativo ai rischi emersi dalla valutazione.
FAQ
Rispondiamo ora alle domande più frequenti sul DVR, chiarendo quando l’obbligo scatta, quali contenuti non possono mancare e quali conseguenze sono previste in caso di omissioni o carenze documentali.
Un supporto utile per orientarsi tra adempimenti normativi e applicazione pratica della valutazione dei rischi in azienda.
Il DVR è obbligatorio anche per un’azienda con un solo dipendente?
Sì. L’obbligo scatta dal primo lavoratore inserito nell’organizzazione aziendale, anche se apprendista, tirocinante, stagista, socio lavoratore o lavoratore somministrato. In caso di nuova impresa, il DVR può essere formalizzato entro 90 giorni, ma la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione devono partire subito.
Quali rischi è obbligatorio includere nella valutazione?
La valutazione deve coprire tutti i rischi presenti nell’attività: infortunistici, fisici, chimici, biologici, elettrici, antincendio, ergonomici, organizzativi e psicosociali. L’elenco va sempre adattato alla realtà dell’azienda: mansioni, ambienti, attrezzature, sostanze, procedure e persone esposte.
Quali sono le sanzioni per chi non ha il DVR o lo ha incompleto?
La mancata elaborazione del DVR comporta l’arresto da 3 a 6 mesi oppure l’ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro. Nei casi più gravi l’arresto può arrivare a 8 mesi. Anche un DVR incompleto è sanzionabile, con importi diversi in base agli elementi mancanti.
Si può usare un modello di DVR scaricato da internet?
Un modello può aiutare a capire la struttura del documento, ma non sostituisce la valutazione dei rischi dell’azienda. Il punto decisivo è la specificità: mansioni, ambienti, attrezzature, sostanze, procedure e organizzazione reale del lavoro devono corrispondere all’attività svolta. Un documento copiato e adattato superficialmente può risultare insufficiente in caso di controllo o infortunio.




